00 05/06/2014 20:50
I percettori di indennità di disoccupazione come ASpI e mini ASpI che percepiscono tali indennità in un’unica soluzione, sono esclusi dal bonus Irpef. Lo ha chiarito l’INPS nella circolare n. 67 del 29 maggio 2014.

Di seguito l’elenco delle prestazioni a sostegno del reddito escluse dal diritto al bonus Irpef.

Le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata quali:
TFR Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982;
TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
Una Tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss. della legge n. 92/2012;
Pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione. Vi sono alcune ipotesi in cui in base alla normativa vigente e’ previsto il pagamento anticipato dell’indennità al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato. Rientrano in tali ipotesi:
l’anticipazione dell’ indennità ASpI e Mini ASpI (art. 2, comma 19 della legge n.
92/2012);
l’anticipazione dell’indennità di mobilità;
l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego;
l’ anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi.
Per quanto concerne, in particolare l’anticipazione dell’ indennità ASpI e Mini ASpI, si segnala che l’art. 2, la norma prevede prevede – in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – che il lavoratore avente diritto alla corresponsione delle indennità di disoccupazione in ambito ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Tale anticipazione, come tutte le altre forme di indennità anticipata (l’anticipazione dell’indennità di mobilità, l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego e l’ anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi) non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità.

Proprio tale orientamento e’ stato sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, seppur con riferimento all’anticipazione della indennità di mobilità ma analogamente esteso a tutte le altre tipologie di anticipazione, laddove e’ stato deciso che “l’erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell’indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un’attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale (ex multis Corte di Cassazione n.9007 del 2002)”.

Sempre con riferimento all’anticipazione dell’indennità ASpI e MiniASpI, si segnala che la peculiare natura dell’erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata è, altresi’, rafforzata dal particolare regime finanziario e contributivo previsto. Ai sensi dell’art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012, infatti, il beneficio dell’anticipazione di cui trattasi attinge ad apposite risorse finanziare nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; inoltre per il periodo di trattamento anticipato non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né la contribuzione figurativa.

Continua
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)