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Pignoramento del conto corrente per dipendenti e pensionati - un po' di storia per capire la portata delle nuove norme

Ultimo Aggiornamento: 29/06/2015 11:23
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29/06/2015 11:23
 
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di Indebitati.it
In passato molto si e' dibattuto circa la procedura di pignoramento del conto corrente messa in atto dai creditori (banche, finanziarie, privati, Equitalia ed altre concessionarie locali della riscossione) finalizzata ad eludere i limiti imposti dalle norme vigenti sul pignoramento di stipendi e pensioni.

Anche la giurisprudenza di legittimita' si era uniformemente allineata a questo tipo di aggressione “border line”, stabilendo che, una volta confluite nel conto corrente, le somme percepite a titolo di retribuzione da lavoro dipendente o da pensione risultano completamente “riciclate”, perdendo qualsiasi relazione con la propria origine e trasformandosi in denaro fungibile.

Per tutte citiamo il principio giuridico enunciato nella sentenza della Corte di cassazione numero 17178/12 Qualora le somme dovute siano gia' affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore esecutato, non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall’articolo 545 cod. proc. civ.. E, d’altra parte, detta ultima norma quando prevede la possibilita’ di procedere al pignoramento dei crediti soltanto nel limite del “quinto” del loro ammontare si riferisce ai crediti di lavoro. Orbene, per individuare la natura di un credito (ivi compreso quello avente ad oggetto somme di denaro) occorre accertare il titolo per il quale certe somme sono dovute ed i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio. Onde che, laddove il creditore procedente notifichi un pignoramento presso il datore di lavoro del suo debitore, non v’e’ dubbio che le “somme” da questi dovute a titolo di retribuzione rappresentino un credito di lavoro. Viceversa, quando il creditore pignorante sottoponga a pignoramento (id est a sequestro) somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilita’ di stipendio, il credito dei debitore che viene pignorato e’ il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle “somme” sono state versate su quel conto: il denaro é bene fungibile per eccellenza.

In buona sostanza, al povero debitore dipendente o pensionato, costretto dalla legge a dover necessariamente canalizzare sul conto corrente la retribuzione mensile, l’unica via di uscita restava quella di prelevare il denaro “fungibile” ancora caldo di bonifico e depositarlo, prima che si raffreddasse, su un conto corrente intestato ad altri soggetti (possibilmente, non debitori in via di esecuzione coattiva). In questo modo riuscivano, forse, a sottrarsi all’azione esecutiva del creditore scaltro (e scorretto) che aveva deciso di procedere al pignoramento del conto corrente invece di “accontentarsi” del quinto mensile dello stipendio.

A rimuovere parzialmente questa iniquita' era intervenuto successivamente, e limitatamente ai crediti di natura esattoriale (quelli per i quali procede Equitalia o le altre concessionarie per la riscossione dei tributi locali), il decreto legge 69/13, in base al quale era stato imposto che gli obblighi della banca (terzo pignorato) non potevano ricomprendere, nel pignoramento, l’ultimo emolumento affluito sul conto corrente, che restava, pertanto, nella piena disponibilita' del correntista debitore, sia esso lavoratore dipendente o pensionato.

In data 23 giugno 2015 il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge in cui le garanzie di salvaguardia per i conti correnti di lavoratori dipendenti e pensionati vengono estese anche alla riscossione di crediti di natura ordinaria ed alimentare; rimodulando altresi' le precedenti norme che coinvolgevano la riscossione coattiva dei crediti di natura esattoriale.

In pratica, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.548 euro) quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalle norme attualmente vigenti, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito in violazione dei limiti previsti e' parzialmente inefficace. L’inefficacia e' rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Queste disposizioni andranno ad integrare l’articolo 545 del codice di procedure civile con nuovi comma.

In buona sostanza, se il pignoramento del conto corrente interviene successivamente all’accredito dello stipendio o della pensione, dovra' essere sempre lasciata disponibile al debitore una somma pari a 1.548 euro circa (equivalente a tre volte l’assegno sociale pari a 516 euro circa) . Se, invece, il pignoramento del conto corrente interviene prima dell’accredito, le somme che eventualmente affluiscono sul conto corrente a titolo di stipendio o pensione possono essere decurtate solo nella misura prevista dalle norme che regolano il pignoramento di stipendi e pensioni.

E’ poi previsto anche un nuovo comma per l’articolo 546 del codice di procedura civile che regola gli obblighi posti in capo al terzo pignorato (la banca) coerentemente a quanto disposto nell’articolo 545 del codice di procedura civile cosi' come integrato dal decreto legge varato dal governo in data 23 giugno 2015.

Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

Non ci resta che sperare che, in sede di conversione in legge del decreto, le lobbies delle banche (visto che quasi sempre esse operano nella duplice veste di creditore e di terzo pignorato) non riescano a far apportare, ai loro deputati e senatori, modifiche sostanziali all’impianto del provvedimento.
fonte
indebitati.it/pignoramento-conto-corrente-dipendenti-e-pen...
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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