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La sanzione amministrativa va notificata inderogabilmente entro 90 giorni

Ultimo Aggiornamento: 20/03/2015 21:39
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20/03/2015 21:39
 
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di Indebitati.it
Non sono ammessi ritardi per motivi organizzativi propri dell’organo accertatore

In giurisprudenza si riscontra l’indirizzo in base al quale il termine per la contestazione dell’infrazione decorre dal compimento dell’attivita' di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l’individuazione in fatto degli estremi di responsabilita' amministrativa.

La fase istruttoria del procedimento sanzionatorio che precede la notifica della sanzione al trasgressore non puo', tuttavia, per scelte organizzative proprie dell’Ente che rileva l’infrazione, dilatarsi oltre limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito. Quanto precede alla luce delle norme vigenti che sanciscono il principio di immediata contestazione dell’illecito.

La regola di certezza del momento di contestazione dell’illecito prescrive che l’atto di contestazione debba essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto.

Infatti, la potesta' sanzionatoria dell’organo a cio' deputato deve bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, il quale va posto in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell’illecito, di acquisire e produrre ogni elemento, fatto e circostanza utile a sua discolpa.

Segue che l’azione amministrativa, anche se indirizzata alla repressione di condotte illecite, non si sottrae ai principi economicita', adeguatezza ed efficacia allo scopo perseguito sanciti dalla legge, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento. Resta quindi, esclusa la possibilita' di protrarre a tempo indefinito la durata dell’istruttoria con effetto sul termine per la contestazione del’addebito.

Questo l’orientamento del Consiglio di Stato messo nero su bianco nella sentenza numero 1330/15.
fonte
indebitati.it/termini-notifica-sanzione-amministrativa/
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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