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Indennità di accompagnamento » tutto sulla prestazione economica a favore degli invalidi civili totali

Ultimo Aggiornamento: 08/03/2015 09:22
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08/03/2015 09:22
 
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di Indebitati.it
La Pensione invalidita' civile INPS e' un assegno mensile che spetta ai cittadini affetti da patologie congenite o acquisite, tali da non consentire l’attivita' lavorativa e quindi il proprio sostentamento.

L’assegno di invalidita' civile INPS, pertanto, viene erogato in presenza di determinati requisiti e previa domanda, qualora i cittadini a causa di specifiche malattia non siano in grado di lavorare e quindi sostenersi, indipendentemente dal versamento dei contributi.

Alla pensione di invalidita' civile, viene riconosciuta spesso anche l’indennita' di accompagnamento, che individua le categorie di invalidi che hanno diritto alla prestazione.

Tale indennita' di accompagno, viene erogata sempre dall’INPS a seguito di una formale domanda e in presenza di requisiti sanitari appurati da una specifica Commissione ASL.

Per effettuare la richiesta assegno, occorre richiedere il rilascio del certificato medico attestante l’invalidita' al 100% o l’incapacita' alla deambulazione e poi seguire l’iter della procedura fino al riconoscimento e pagamento indennita' da parte dell’INPS.

Ma vediamo l’indennita' di accompagnamento nel dettaglio.

Chi sono gli invalidi civili in linea generale

Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.

Il grado minimo per la qualifica di invalido civile e' di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacita' lavorativa. Il grado d’invalidita' e' determinato in base ad un’apposita tabella approvata con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992.

Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

Gli importi del 2015 aumentati per gli invalidi civili

L’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) ha indicato, con una circolare emessa lo scorso 9 gennaio 2015, gli importi delle mensilita' spettanti per il 2015 agli invalidi civili.

Lo stesso testo contiene anche i limiti di reddito personale da non superare per mantenere il diritto acquisito. Le informazioni sono state diffuse per mezzo della circolare numero 1 dell’8 gennaio 2015.

Tutti gli importi, rispetto allo scorso anno, sono stati leggermente rivisti verso l’alto.

Questo vale sia per l’ammontare degli assegni che dei tetti reddituali.

Questi devono essere calcolati utilizzando solo le somme relative al reddito della persona che, quindi, non deve essere sommato a quello degli altri componenti della famiglia.

Alcuni esempi: l’indennita' di accompagnamento e' pari a 508,55 euro senza limiti di reddito; la pensione di invalidita' per i ciechi assoluti corrisponde a 302,53 euro e limite di reddito 16.532,10 euro; stesso tetto reddituale per gli invalidi civili totali che, invece, percepiscono un assegno di 279,75 euro mensili.

All’interno della circolare l’Inps ha incluso una nota che ricorda che, in caso di scadenza del verbale nel corso del 2015, l’erogazione degli importi non verra' sospesa.

Le somme, infatti, continueranno a essere garantite in attesa della visita della commissione che sara' chiamata a valutare, la presenza delle condizioni di salute richieste per la conferma dello status di invalido civile. Solo dopo la visita, eventualmente, il pagamento verra' interrotto.

Che cos'è l'indennità di accompagnamento per invalidi civili

L’indennita' di accompagnamento e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali e' stata accertata l’impossibilita' di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita.

Requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento

L’indennita' di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioe' e' indipendente dall’eta' e dalle condizioni reddituali

.

Per ottenere l’indennita' di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:

riconoscimento di totale inabilita' (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
impossibilita' di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilita' di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessita' di un’assistenza continua;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
Per gli ultrasessantacinquenni (non piu' valutabili sul piano dell’attivita' lavorativa) il diritto all’indennita' e' subordinato alla condizione che essi abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’eta'.

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennita' di accompagnamento, al compimento della maggiore eta', viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilita' riservata ai maggiorenni totalmente inabili.

La prestazione, che si aggiunge all’indennita' di accompagnamento gia' in godimento, spetta senza necessita' di presentare domanda amministrativa e senza necessita' di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore eta', il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

L’indennita' e' compatibile con lo svolgimento di un’attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Sono esclusi dal diritto all’indennita' di accompagnamento gli invalidi che:

siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
percepiscano un’analoga indennita' per invalidita' contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole.
L’indennita' di accompagnamento e' compatibile e cumulabile con la pensione di inabilita' e con le pensioni e le indennita' di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

La domanda per poter ottenere l'indennità di accompagnamento

Il cittadino a partire dal 2010 deve presentare obbligatoriamente all’INPS la domanda pensione invalidita' civile online, a tal fine, puo' rivolgersi a Caf e Patronati, Associazioni di categoria oppure se dispone di PIN dispositivo INPS direttamente sul sito ufficiale dell’istituto.

Prima di inviare la domanda di pensione, assegno e indennita' invalidita' civile, il cittadino deve rivolgersi ad un medico certificatore presente nell’elenco INPS medici certificatori invalidita' civile, che ha il compito di inviare all’INPS per via telematica la richiesta del riconoscimento di invalidita' civile da parte del cittadino e al contempo rilascia al richiedente la ricevuta di trasmissione.

Con la ricevuta di trasmissione del certificato medico online invalidita' civile, il cittadino puo' presentare la sua domanda per via telematica rivolgendosi a Caf, Associazioni ecc. La domanda invalidita' civile va fatta quindi online e indicando il numero di protocollo del certificato medico gia' trasmesso dal medico certificatore all’INPS.

Dopo al massimo 15 giorni dopo l’invio della domanda invalidita' civile, la Commissione Medica ASL, verifica e controlla la domanda ed effettua i consueti accertamenti sanitari chiamando il richiedente alla visita medica se impossibilitato a presentarsi per le condizioni di salute, la visita medica viene effettuata presso il domicilio o presso il luogo di momentanea residenza del malato.

A seguito della visita medica, la Commissione medica ASL provvede a rilasciare un verbale provvisorio che conferma la patologia, condizione e percentuale di invalidita', e con il quale il richiedente puo' gia' richiedere le agevolazioni previste dal suo status di invalido civile. Il pagamento della prima indennita', ovvero, il pagamento dell’assegno di pensione invalidita' civile parte dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidita'.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L’indennita' viene corrisposta per 12 mensilita' e per l’anno 2015 l’importo e' pari a 508,55 euro mensili.

Le incompatibilità dell'indennità di accompagnamento

Come detto, l‘indennita' di accompagnamento e' una prestazione concessa, indipendentemente dal reddito, al fine di garantire il raggiungimento di una situazione di indipendenza fisica al beneficiario.

L’indennita' e' incompatibile con:

analoghe indennita' elargite per causa di guerra(si pensi alla “indennita' di assistenza e di accompagnamento”, che spetta solo ai titolari di pensione di guerra di I categoria). E’ comunque data la facolta' di optare per il trattamento economico piu' favorevole (art. 1, Legge 508/1988)
analoghe indennita' concesse per causa di lavoro o di servizio. E’ data anche in tal caso la facolta' di optare per il trattamento economico piu' favorevole (art. 1, Legge 508/1988)
indennita' di frequenza(art. 3, Legge 289/90)
ricovero gratuito in istituti o in case di riposo pubbliche o in regime convenzionato, che provvedano al suo sostentamento (art. 14-septies, 2°comma, Legge 33/1980, art. 12, comma 3, Legge 118/ 1971).
S’intende qui il ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunge una contribuzione al fine di ottenere un migliore trattamento. Al contrario, il ricovero in day hospital non e' causa di incompatibilita', cosi' come non lo e' il periodo di detenzione, nel quale non viene meno l’esigenza di assistenza.

Scelta per il trattamento economico più favorevole
Nel caso di incompatibilita' tra l’indennita' di accompagnamento e le altre provvidenze economiche, si puo' comunque operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche, optando per il trattamento economico piu' favorevole .

Questa facolta' di scelta deve pero' essere esercitata non appena l’interessato riceve la notifica del provvedimento dei trattamenti pensionistici incompatibili (D.M. 553/92).

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale
Recentemente la Corte di Cassazione e' intervenuta in tema di indennita' di accompagnamento con la sentenza n. 2270 del 02/02/2007, in cui ha chiarito che il ricovero in un ospedale pubblico non e' la stessa cosa del ricovero gratuito in istituto, cui fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980 che sancisce l’incompatibilita' tra l’indennita' di accompagnamento ed il ricovero gratuito dell’invalido in istituto.

Dunque, l’accompagnamento spetta all’invalido civile anche durante il ricovero in ospedale, sempre che si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

L’indennita' di accompagnamento e' invece compatibile con lo svolgimento di un’attivita' lavorativa (art. 1, Legge 508/1988), quando la persona abbia una residua capacita' di lavoro.

L’indennità di accompagnamento è cumulabile con:
pensione per gli invalidi civili;
le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall’INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12 Legge 412/1991);
le pensioni a carattere diretto concessa a seguito di invalidita' contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio. Quindi, anche con la rendita INAIL.
In caso di pensioni a carattere diretto, elargite per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (inail) o di servizio, occorre chiarire:
se l’interessato e' stato riconosciuto invalido civile per una qualsiasi malattia o menomazione e subisce successivamente un infortunio sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, questo ultimo evento verra' valutato separatamente dall’invalidita' civile gia' riconosciuta, con il conseguente possibilita' di cumulo delle provvidenze economiche. Tale cumulo, pero', e' ammesso solo per gli invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti (art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91).
Cosi', la stessa persona gia' dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio, puo' essere riconosciuta invalida civile solo nel momento in cui subentri una minorazione non attribuibile a dette cause, neppure sotto il profilo dell’aggravamento o dell’interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall’invalidita' civile.
L’art. 1 della Legge 508/1988, che ha stabilito l’incompatibilita' dell’indennita' di accompagnamento con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, deve quindi essere interpretato nel senso che il divieto di cumulo opera solo riguardo a prestazioni dirette a fronteggiare alle medesime esigenze cui fa fronte l’indennita' di accompagnamento e non anche riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessita'.

Dunque, in caso di pluriminorazioni, l’indennita' di accompagnamento e' cumulabile con:

pensione ciechi assoluti;
indennita' di accompagnamento ciechi civili assoluti ( 2, Legge 429/1991);
pensione ciechi parziali;
indennita' speciale ciechi parziali;
pensione sordomuti;
indennita' di comunicazione sordomuti.

Fonte
indebitati.it/invalidita-civile-indennita-di-accompagnamento/
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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