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Pignoramento della casa – quando si estende alle pertinenze

Ultimo Aggiornamento: 23/06/2014 10:57
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23/06/2014 10:57
 
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Il pignoramento di un immobile comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. Al riguardo la giurisprudenza è univoca nel ritenere che costituitosi un rapporto pertinenziale tra beni a seguito della destinazione operata dal proprietario della cosa principale che ha la piena disponibilità anche della cosa accessoria, gli atti di disposizione aventi ad oggetto la cosa principale si estendono a quella accessoria. Salvo che intervenga un atto del proprietario di cessazione della destinazione e cioè o l’esplicita esclusione della pertinenza in un atto avente ad oggetto la cosa principale o il compimento di un atto avente ad oggetto la sola pertinenza.

Dal principio generale è stato ricavato il corollario per il quale il pignoramento può ritenersi esteso ad un terreno che circonda l’edificio pignorato, ancorchè non descritto nell’atto; anzi, è stato affermato il principio per il quale, in tema di pignoramento immobiliare, Il cortile che sia legato all’immobile pignorato da un vincolo di pertinenzialità, desumibile dalla funzione esclusivamente servente l’immobile oggetto di espropriazione, costituendo con esso un unicum inscindibile, deve ritenersi compreso nell’atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione.

La stessa giurisprudenza, tuttavia, precisa che una tale inclusione non può prescindere dall’eventuale emergere di elementi di segno contrario. L’estensione del pignoramento immobiliare alle cose che assumono rapporto pertinenziale con la cosa principale pignorata richiede l’adozione di notevoli cautele: occorre che il rapporto pertinenziale sia evidenziato da circostanze pressoché inequivoche, poiché altrimenti si corre il rischio di ritenere pignorati in via di estensione beni senza che, in relazione ad essi, l’esistenza di vincolo pignoratizio sia resa opponibile a terzi mediante la trascrizione, così limitando o talora vanificando la funzione precipua di tale ultimo istituto.

Pertanto, affinché operi l’estensione ex lege del pignoramento alle pertinenze è necessario non solo che sussista in concreto una relazione di asservimento, ma che questa risulti con caratteri di assolutezza ovvero di indispensabilità o di inequivocità del rapporto pertinenziale, in modo che si possa così sopperire alla lacuna riscontrabile nella trascrizione del pignoramento riguardante soltanto la cosa principale, a fini di tutela dei terzi.

In altre parole, la norma va interpretata nel senso che la mancata espressa indicazione, nel pignoramento e nella nota di trascrizione dei dati catastali propri, esclusivi ed univoci di una pertinenza, integra un sicuro elemento contrario all’estensione del pignoramento a quella specifica pertinenza, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza o meno del vincolo pertinenziale.

Ancora, laddove il bene, che possa in astratto configurarsi come una pertinenza, sia dotato di per sé solo di univoci ed esclusivi dati identificativi catastali (tali cioè da identificare quello e soltanto quello) va esclusa l’estensione del pignoramento a quella specifica pertinenza, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza o meno del vincolo pertinenziale.

Così ritengono i giudici di legittimità nella sentenza della Corte di cassazione numero 11272 del 21 maggio 2014.
Tratto da
indebitati.it/pignoramento-immobile-quando-si-estende-alle-perti...
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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