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Pignoramento di stipendi e pensioni

Ultimo Aggiornamento: 31/12/2014 14:45
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31/12/2014 14:45
 
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Regole ed esempi di calcolo.......lassificazione dei debiti in ordinari, esattoriali ed alimentari
Per comprendere appieno i meccanismi di calcolo della quota effettivamente pignorabile di stipendi e pensioni bisogna partire innanzitutto dalla classificazione dei debiti assunti nei confronti del soggetto procedente.

Parliamo di debiti ordinari quando il creditore e' una banca, un privato o una finanziaria. Siamo quindi nel novero dei prestiti concessi e non rimborsati per credito al consumo (acquisto a rate di elettrodomestici, automobili, arredi) o per credito personale non finalizzato, per cessione del quinto dello stipendio (in caso di licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie o perdita del lavoro quando tali eventi non siano coperti da assicurazione), per cessione del quinto della pensione in caso di decesso del pensionato senza integrale copertura assicurativa (il debito residuo deve essere coperto dai chiamati che abbiano accettato l’eredita'), per mutui destinati all’acquisto o ristrutturazione della casa. E, ancora, possiamo considerare ordinari i debiti formatisi come conseguenza di assegni scoperti, di cambiali non onorate, di parcelle professionali non saldate, di scritture private che prevedono obbligazioni in denaro a cui non si e' adempiuto, di morosita' per bollette relative alla fornitura di gas, luce, servizi di telefonia e di connettivita' ad internet.

Ci riferiamo a debiti esattoriali quando il creditore e' una Pubblica Amministrazione e il soggetto procedente si identifica con Equitalia o un concessionario della riscossione che opera su mandato di un ente locale. E quindi entriamo nella fattispecie di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e ingiunzioni fiscali per il recupero degli importi riconducibili all’omesso o insufficiente versamento delle sanzioni amministrative, ed in particolare delle multe inflitte per violazione del Codice della strada, dei tributi locali (Tarsu, Ici, Tasi), del bollo auto (tassa automobilistica), delle imposte di registro, delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali.

Infine, troviamo i debiti alimentari. Si tratta di assegni di mantenimento per il coniuge separato o divorziato e per i figli quantificati in sede giudiziale (anche nel caso di omologazione di una accordo di separazione o divorzio), e, piu' in generale, degli assegni periodici risultanti da provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria dovuti, in base a quando disposto dal codice civile (articolo 433 e seguenti) ai familiari (coniuge, figli, genitori, nuora, nipoti, fratelli e sorelle) che versano in uno stato di grave indigenza.

gole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - cosa deve intendersi per reddito da stipendio o pensione percepito dal debitore


Quando nel seguito scriveremo di reddito da stipendio o pensione percepito dal debitore, ci riferiremo sempre a quanto mensilmente erogato dal datore di lavoro o dall’INPS rispettivamente a titolo di stipendio o pensione, al lordo di eventuali cessioni del quinto, prestiti delega, pignoramenti presso terzi gia' azionati e al netto delle ritenute fiscali e contributive di legge.

Per capirci, se al lavoratore dipendente viene accreditato in conto corrente un importo di 1100 euro, avendo subito un prelievo mensile alla fonte di 150 euro per cessione volontaria del quinto e un prelievo di 100 euro, sempre alla fonte, per un prestito delega, intenderemo che il reddito da stipendio percepito dal debitore e' di 1350 euro.

se al pensionato viene accreditato in conto corrente un importo di 1600 euro, avendo subito un prelievo mensile alla fonte di 150 euro per cessione volontaria del quinto, un prelievo di 100 euro per un prestito delega nonche' un prelievo per pignoramenti gia' azionati di 300 euro, intenderemo che il reddito da stipendio percepito dal debitore e' di 2150 euro.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - la capienza residuale per i pignoramenti azionabili



Fatte le necessarie premesse, passiamo alla definizione di capienza residua per i pignoramenti azionabili. La capienza residua per i pignoramenti azionabili e' pari alla meta' del reddito mensilmente percepito a titolo di stipendio o pensione (come gia' precisato, al lordo di eventuali cessioni del quinto e prestiti delega e al netto delle ritenute fiscali e contributive di legge) diminuita degli importi relativi ad eventuali pignoramenti gia' azionati e della eventuale cessione del quinto in corso.

Da notare che un eventuale rateo per prestito delega in corso e' escluso dal computo della capienza residua per i pignoramenti azionabili. In pratica, come avremo modo di vedere nel seguito, un eventuale prestito delega in corso viene assimilato, ne' piu', ne' meno, ad un debito ordinario che non incide nella determinazione della quota effettivamente pignorabile.

Se lo stipendio o la pensione mensile e' di 1200 euro, la capienza residua per i pignoramenti azionabili, in assenza di pignoramenti gia' azionati e di cessione, e' pari a 600 euro.

Se al lavoratore dipendente viene accreditato in banca una somma di 1100 euro ed ha in corso una cessione del quinto con prelievo alla fonte di 150 euro, nonché un prestito delega con prelievo alla fonte di 80 euro, il suo reddito percepito e' di 1330 euro. La capienza residua per i pignoramenti azionabili sara' la meta' del reddito percepito (665 euro) diminuita della quota impegnata nella cessione del quinto. La capienza residua per i pignoramenti azionabili e' dunque pari a 515 euro.
Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - la componente dello stipendio e della pensione assoggettabile a pignoramento



Dobbiamo quindi definire la componente assoggettabile a pignoramento per stipendi e pensioni.

Per la determinazione della componente assoggettabile a pignoramento le cose sono differenti a seconda che si tratti di pensioni o stipendi. Per le pensioni entra in gioco il cosiddetto “minimo vitale impignorabile”. Al pensionato, infatti, e’ riconosciuta una componente non pignorabile della pensione necessaria alla sopravvivenza, che assumeremo per semplicita' di calcolo, anche nel seguito, essere pari a 500 euro mese; i giudici, di solito, la valutano come equivalente al trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS.

Passando al pratico, se la retribuzione stipendiale e' di 1400 euro, la componente assoggettabile a pignoramento resta pari a 1400 euro. Se, invece, occupandoci di pensioni, il rateo mensile percepito risulta di 1300 euro, la componente assoggettabile a pignoramento e' limitata ad 800 euro.

gole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - la quota teorica massima pignorabile per i debiti ordinari, esattoriali ed alimentari


Per quanto attiene i debiti ordinari (lo ricordiamo, quelli assunti con banche, privati e finanziarie) la quota teorica massima pignorabile dello stipendio o della pensione e' pari ad un quinto (20%) della componente assoggettabile a pignoramento, che, come abbiamo avuto modo di apprendere nelle sezioni precedenti, e' differente nel caso di pensioni e stipendi.

Facciamo qualche esempio. Reddito percepito da pensione di 1500 euro. La quota teorica massima pignorabile per debiti ordinari e' del 20%, calcolata sulla componente assoggettabile a pignoramento, che si ottiene sottraendo il minimo vitale (500 euro) al reddito mensile percepito. Insomma, per debiti ordinari la quota teorica massima pignorabile della pensione sara' pari ad un quinto di 1000 euro, cioe' 200 euro.

Sorte diversa sara' invece riservata al lavoratore dipendente, il quale a fronte di un reddito mensile di 1500 euro, si vedra' attribuita una quota teorica massima pignorabile per il proprio stipendio, per debiti ordinari, di 300 euro.

La motivazione per cui scriviamo di quota teorica massima pignorabile sara' chiara (speriamo) nel prosieguo dell’articolo. Per adesso e' importante sottolineare che la quota teorica massima pignorabile non coincide necessariamente con la quota che sara' effettivamente pignorata; e che se, ad esempio, la quota teorica massima pignorabile e' di 300 euro, non e' il giudice, a sua discrezione, a stabilire la quota effettivamente pignorabile nel range zero-300 euro. Si trattera', invece, di conseguenze imputabili esclusivamente alla rigida applicazione tecnica delle regole generali riguardanti il pignoramento di stipendi e pensioni.

Infatti, il giudice non e' tenuto a prendere in considerazione le condizioni economico patrimoniali del debitore e l’eventuale sovraindebitamento in cui egli versa: la rata del mutuo da pagare, le rette per asilo nido, le spese da sostenere per i figli all’universita', l’assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli, il carico derivante dal pagamento di bollette per utenze domestiche, le rate da rimborsare per i prestiti in corso (anche relative ad un prestito delega) non incidono nella determinazione della quota effettivamente pignorabile di stipendi e pensioni.

Il giudice nel quantificare la quota effettivamente pignorabile terra' conto esclusivamente della natura del debito (ordinario, esattoriale, alimentare) da cui dipende la quota teorica massima pignorabile; della tipologia del reddito percepito (pensione o stipendio) e, quindi, della componente assoggettabile a pignoramento (che sappiamo essere diversa per pensione e stipendio), della capienza per pignoramenti e per una eventuale cessione del quinto in corso (pari alla meta' del reddito da pensione o stipendio percepito).

Riprendendo il filo del discorso relativo alla quota teorica massima pignorabile, passiamo ad esaminarne l’entita' per quel che attiene i debiti esattoriali.

La quota teorica massima pignorabile dello stipendio o della pensione per debiti esattoriali (quelli per la cui riscossione coattiva agisce Equitalia o un concessionario delegato da Regioni o Comuni) e' determinata in misura pari ad un decimo (10%) della componente assoggettabile a pignoramento per importi di reddito percepiti di stipendio o pensione fino a 2500 euro; in misura pari ad un settimo (14,2%) della componente assoggettabile a pignoramento per importi di reddito percepiti di stipendio o pensione superiori a 2500 euro e non superiori a 5000 euro. Se il reddito da pensione o stipendio percepito dal debitore supera i cinquemila euro, la quota teorica massima pignorabile passa al quinto (20%) della componente assoggettabile a pignoramento.

Se un pensionato percepisce un reddito di 1200 euro, per un debito esattoriale la quota teorica massima pignorabile sara' del 10%, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, individuata sottraendo il minimo vitale (500 euro) dal reddito percepito (1200 euro). Ne deriva che la quota teorica massima pignorabile sara' di 70 euro.

Se un pensionato percepisce un reddito di 2600 euro al mese, l’azione esecutiva di pignoramento presso l’INPS per debiti esattoriali si concretizzera' nell’applicazione di una quota teorica massima pignorabile di 1/7 alla componente assoggettabile a pignoramento, ottenuta quest’ultima, come ormai sappiamo, sottraendo il minimo vitale (500 euro) dai 2600 euro del reddito percepito. Dunque la quota teorica massima pignorabile riconducibile a debiti esattoriali sara' pari ad 1/7 di 2100 euro e quindi uguale a 300 euro.

Nelle stesse condizioni (reddito percepito da stipendio di 1200 euro) il lavoratore dipendente, che abbia contratto debiti esattoriali, si vedra' attribuita una quota teorica massima pignorabile di 120 euro (1/10 della quota pignorabile di 1200 euro). Percependo, invece, un reddito da stipendio di 2600 euro, la quota teorica massima pignorabile sara' di circa 371 euro, se il pignoramento e' azionato per debiti esattoriali.

E per i debiti classificati come alimentari, quali gli assegni di mantenimento e l’obbligo di sostenere economicamente parenti o affini in stato di grave indigenza, cosa accade? Sempre compatibilmente con altri vincoli di legge che esamineremo nel dettaglio piu' avanti, qui entra pesantemente in gioco un’ampia discrezionalita' del giudice: infatti, il codice di procedura civile dispone che pensioni e stipendi possano essere pignorati, per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (lo scopo di tale autonomia discrezionale e' quello di massimizzare, nei limiti del lecito, il rimborso integrale del credito alimentare).

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - gli elementi in base ai quali il giudice è chiamato a stabilire l'entità della quota effettivamente pignorabile


Dal datore di lavoro (o dall’INPS) il giudice deve acquisire informazioni circa il reddito percepito per pensione o stipendio, includendo le eventuali cessioni del quinto in corso e i possibili pignoramenti che gia' insistono sullo stipendio o sulla pensione del debitore nei confronti del quale si procede.

Naturalmente, il giudice conosce, sulla base della documentazione prodotta da chi avvia l’azione esecutiva di pignoramento presso terzi, la natura del debito: se esattoriale, ordinario o alimentare.

Tecnicamente, dunque, al giudice non resta che:

ricostruire il reddito percepito da pensione o stipendio del debitore (comprensivo di eventuali trattenute in corso relative a cessioni del quinto, a prestiti delega, a pignoramenti gia' azionati e al netto delle ritenute di legge);
determinare la capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore, che e' pari alla meta' del reddito da pensione o stipendio percepito dal debitore, diminuita degli eventuali importi gia' pignorati e ceduti;
individuare la componente assoggettabile a pignoramento su cui applicare la quota teorica massima pignorabile in ragione della natura (ordinaria o esattoriale) del debito per il quale si procede; come abbiamo avuto modo di vedere la componente assoggettabile a pignoramento e' equivalente al reddito da stipendio percepito dal lavoratore dipendente, mentre per il pensionato e' data dal reddito percepito di pensione diminuita del minimo vitale;
Per orientare la propria decisione in merito all’entita' della quota effettivamente pignorabile, il giudice dovra' tener conto di quanto previsto dalle leggi vigenti.

In particolare, dall’articolo 545 del codice di procedura civile, dalle norme sul pignoramento esattoriale introdotte dal decreto legge 16/12, dal disposto dell’articolo 68, secondo comma della legge 180/50 sul pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (che assumeremo estese a tutti i dipendenti e pensionati) in base al quale, qualora i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione, non si puo' pignorare se non la differenza fra la meta' dello stipendio percepito (o della pensione percepita) e la quota ceduta.

Fara' inoltre riferimento alla vasta giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione in tema di minimo vitale, per quanto attiene alla sua impignorabilita' e quantificazione.

Il combinato disposto della normativa e della giurisprudenza appena richiamata implica che:

l’importo totale gia' eventualmente pignorato in passato al lavoratore o al pensionato, sommato alla quota effettivamente pignorabile in base all’attuale azione esecutiva promossa dal creditore procedente e al rateo di una eventuale cessione del quinto in corso, non potra' mai eccedere la capienza, ovvero la meta' del reddito da pensione o stipendio da questi percepito;
se il debito e' di natura ordinaria, la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, e' del 20% (un quinto);
se il debito e' di natura esattoriale e il reddito percepito dal debitore a titolo di stipendio o pensione non supera i 2500 euro, la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, e' del 10% (un decimo);
se il debito e' di natura esattoriale e il reddito percepito dal debitore a titolo di stipendio o pensione e' superiore ai 2500 euro, ma non supera i 5000 euro, la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, e' del 14,2% (un settimo);
se il debito e' di natura esattoriale e il reddito percepito dal debitore a titolo di stipendio o pensione e' superiore ai 5.000 euro, la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, e' del 20% (un quinto);
se il debito e' di natura alimentare sara' il giudice, con ampio margine di discrezionalita', a stabilire la quota effettiva da pignorare nell’ambito della componente assoggettabile a pignoramento e compatibilmente con il vincolo, fissato per legge, che la somma dell’importo effettivamente pignorato, degli eventuali pignoramenti preesistenti nonché del rateo per una eventuale cessione del quinto in corso, non ecceda l’importo massimo che puo' essere mensilmente trattenuto al debitore (vale a dire la meta' del reddito da pensione o da stipendio percepito).
Se ritorniamo, per un attimo, al concetto di componente della pensione assoggettabile a pignoramento possiamo comprendere adesso come, per un pensionato, il reddito residuale al simultaneo concorso di pignoramenti ordinario, esattoriale ed alimentare e a preesistenti cessioni del quinto, non possa mai scendere al di sotto del minimo vitale (circa 500 euro).

In pratica, una pensione di 800 euro non puo' essere decurtata per piu' di 300 euro, mentre per uno stipendio di pari importo la decurtazione puo' arrivare anche a 400 euro.

Da notare anche la non incidenza di un prestito delega rispetto alla capienza residua per i pignoramenti azionabili. Se al debitore vengono accreditati in banca 1000 euro a titolo di stipendio ed ha in corso un prestito delega di 100 euro, senza pignoramenti pregressi, la capienza residua per i pignoramenti azionabili e' di 550 euro (il reddito percepito e', infatti, 1100 euro e non 1000). Se al debitore vengono accreditati in banca 1000 euro a titolo di stipendio ed ha in corso una cessione del quinto di 100 euro, sempre in assenza di pignoramenti pregressi, la capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore, ammonta, invece, a 450 euro (la meta' del reddito percepito di 1100 euro a cui va sottratto il rateo mensile impegnato nella cessione del quinto).

gole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - capienza in caso di concorso di più pignoramenti


Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito ordinario, e gli viene assegnata una quota effettiva uguale alla quota massima teorica (pari ad un quinto della componente assoggettabile a pignoramento dello stipendio o della pensione), un successivo creditore per debiti ordinari potra' reclamare una quota dello stipendio o della pensione del debitore solo dopo che il creditore ordinario antecedente sara' stato integralmente rimborsato.

Supponiamo che il debitore disponga di un reddito percepito di 1000 euro a titolo di stipendio e che al primo creditore ordinario procedente, una banca, sia assegnata una quota effettiva di pignoramento pari a quella massima teorica, cioe' 200 euro. Un secondo creditore, poniamo una finanziaria, che voglia ottenere dal debitore il rimborso di un prestito personale restato insoluto, dovra' attendere che alla banca sia stato rimborsato l’intero credito per cui si era rivolta al giudice.

Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito esattoriale, e gli viene assegnata una quota effettiva uguale alla quota massima teorica, un successivo creditore per debiti esattoriali potra' reclamare una quota dello stipendio o della pensione del debitore solo dopo che il creditore esattoriale antecedente sara' stato integralmente rimborsato.

Supponiamo che il debitore disponga di un reddito percepito di 1900 euro a titolo di pensione e che al primo creditore esattoriale procedente, l’Agenzia delle entrate, venga assegnata una quota effettiva di pignoramento pari a quella massima teorica (1/7 della componente assoggettabile a pignoramento di 1400 euro), vale a dire 200 euro. Un secondo creditore, il Comune di Canicatti, che voglia ottenere il rimborso dell’ICI non versata dal debitore, dovra' attendere che alla Agenzia delle entrate sia stato rimborsato l’intero credito per cui si era rivolta al giudice.

Diverso il meccanismo per crediti alimentari, laddove, come abbiamo visto, non esiste una quota massima teorica fissata per legge. Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito alimentare, un successivo creditore per debiti alimentari potra' reclamare una quota dello stipendio o della pensione del debitore solo se c’e' capienza.

Ad esempio, il debitore disponga di un reddito percepito di 2600 euro a titolo di pensione e ipotizziamo che al primo creditore procedente, il coniuge separato, a cui non e' stato versato l’assegno di mantenimento mensile fissato in sede giudiziale, venga assegnata una quota effettiva di pignoramento di 450 euro. Supponiamo anche che sulla pensione gia' insistano un pignoramento per debiti esattoriali nella misura di 300 euro (1/7 della componente assoggettabile a pignoramento di 2100 euro) ed una cessione del quinto per 520 euro. Un secondo creditore, il padre del debitore, che, versando in condizioni di indigenza voglia ottenere, avendone diritto, un assegno alimentare, dovra' accontentarsi del pignoramento di soli 30 euro, poiché che la capienza residua per i pignoramenti azionabili e' proprio pari a soli 30 euro, dal momento che 1270 euro (dei 1300 disponibili) sono gia' impegnati per cessione del quinto e per azioni esecutive pregresse.

Ancora, pensiamo al debitore che disponga di un reddito di pensione da 1100 euro con in corso una cessione del quinto per 220 euro. Immaginiamo che sulla pensione insistano un pignoramento pregresso per debiti esattoriali per 85 euro (1/7 della componente assoggettabile a pignoramento di 600 euro) nonché un pignoramento per crediti alimentari di 200 euro. Se, a questo punto, nei confronti del debitore agisse un creditore per debiti ordinari, la quota teorica massima pignorabile sarebbe di 120 euro (un quinto della componente assoggettabile a pignoramento di 600 euro). Ma, la capienza residua per i pignoramenti azionabili e' di 45 euro. Ergo, il creditore “ordinario” procedente dovra' accontentarsi di un rimborso di soli 45 euro al mese.

Come abbiamo avuto modo di accennare in altre sezioni dell’articolo, le cose non cambiano, per quanto attiene la capienza residua per i pignoramenti azionabili se il debitore ha in corso il cosiddetto “doppio quinto” (cioe' una cessione del quinto ed un prestito delega) oppure solo una cessione del quinto.

Ad esempio, per un reddito percepito da stipendio di 1110 euro con doppio quinto in corso di 440 euro, la capienza residua relativa ai pignoramenti azionabili e' pari a 330 euro risultato della differenza fra 550 euro (meta' del reddito percepito) e 220 euro (rateo per il rimborso della cessione del quinto). Allo stesso risultato si perverrebbe nel caso in cui il debitore, con il medesimo reddito da stipendio, avesse in corso la sola cessione del quinto. Questo per dire che l’eventuale stipula di un prestito delega non ha alcun effetto sull’ammontare della capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - esempi pratici



Di seguito, alcuni esempi pratici finalizzati ad illustrare i meccanismi di calcolo della quota effettivamente pignorabile di stipendi e pensioni, con o senza cessione del quinto in corso, con o senza pignoramenti pregressi.

Stipendio percepito 1.200
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di pignoramento esattoriale 171
Capienza residua per pignoramenti 360
Quota effettiva pignorata per debiti esattoriali 171
Pensione percepita 1.700
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di pignoramento esattoriale 171
Capienza residua per pignoramenti 610
Quota effettiva pignorata per debiti esattoriali 171
Stipendio percepito 1.800
Componente pignorabile 1.800
Cessione quinto in corso 360
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 257
Pignoramento per crediti alimentari in corso 283
Quota teorica massima di pignoramento ordinario 360
Capienza residua per pignoramenti 0
Quota effettiva pignorata per debiti ordinari 0
Pensione percepita 2.300
Componente pignorabile 1.800
Cessione quinto in corso 460
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 257
Pignoramento per crediti alimentari in corso 300
Quota teorica massima di pignoramento ordinario 360
Capienza residua per pignoramenti 133
Quota effettiva pignorata per debiti ordinari 133
Stipendio percepito 2.100
Componente pignorabile 2.100
Cessione quinto in corso 0
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 300
Pignoramento per crediti ordinari in corso 420
Quota teorica massima di pignoramento alimentare N/A
Capienza residua per pignoramenti 330
Quota effettiva pignorata per debiti alimentari 330
Pensione percepita 2.600
Componente pignorabile 2.100
Cessione quinto in corso 520
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 300
Pignoramento per crediti ordinari in corso 420
Quota teorica massima di pignoramento alimentare N/A
Capienza residua per pignoramenti 60
Quota effettiva pignorata per debiti alimentari 60
Stipendio percepito 1.200
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Prestito delega in corso 240
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di pignoramento esattoriale 171
Capienza residua per pignoramenti 360
Quota effettiva pignorata per debiti esattoriali 171
Pensione percepita 1.700
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Prestito delega in corso 340
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di pignoramento esattoriale 171
Capienza residua per pignoramenti 610
Quota effettiva pignorata per debiti esattoriali 171
indebitati.it/calcolo-quota-pignorabile-stipendi-e-pensioni/

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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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