00 30/06/2015 10:49
di Indebitati.it
E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimita' il prin­cipio in ragione del quale il c.d. danno da “fer­mo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilita' di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, puo' essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata e' una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) , ed e' altresi' soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

Cosi' hanno deciso i giudici della Corte di cassazione, redigendo la sentenza 13215/15.
fonte
indebitati.it/risarcimento-danni-fermo-tecnico/
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)