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di Indebitati.it
E’ onere del debitore fornire la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie; pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidita’, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volonta’ e ad egli non imputabili.

La forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta del debitore, si’ da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria. Va pertanto escluso che le difficolta’ economiche in cui versa il soggetto debitore possano integrare una causa di forza maggiore.

Corollario di queste affermazioni e' il fatto che nei reati omissivi di versamento delle obbligazioni tributarie integra la causa di forza maggiore solo l’assoluta impossibilita’, non la semplice difficolta’, di porre in essere il comportamento omesso.

Ne consegue che:

il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore;
la mancanza di provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria non puo’ essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidita';
non si puo’ invocare la forza maggiore quando l’inadempimento sanzionato sia stato con-causato dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimita';
l’inadempimento tributario puo’ essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili al debitore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volonta’ e che sfuggono alla sua possibilita' di controllo.
Queste le regole dettate in tema di omesso versamento dei tributi per cause di forza maggiore dalla Corte di cassazione nella sentenza 8352/15.
fonte
indebitati.it/omesso-versamento-tributi-quando-sussiste-causa-forza-m...
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)