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Com’e' noto, l’effetto dell’accettazione dell’eredita con beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. L’erede conserva verso l’eredita' tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte (sanzioni amministrative, ad esempio). Inoltre, l’erede accettante con beneficio d’inventario non e' tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti, se, come vedremo, provvede a formare l’inventario dei beni lasciati dal defunto nei termini previsti dalla legge.

Il chiamato alla eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualita' di erede da parte del chiamato, che assume l’obbligo di rimborsare i debiti del defunto.

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - la limitazione della responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni pervenuti all'erede

La limitazione della responsabilita' per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni pervenuti all’erede che accetta con beneficio di inventario, e’ condizionata, invece, alla tempestiva formazione dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante e’ considerato erede puro e semplice.

Pertanto, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta, l’erede abbia accettato con beneficio di inventario ed abbia redatto l’inventario nei termini previsti, egli puo' impugnare innanzi alla commissione tributaria competente la pretesa (dell’Agenzia delle entrate o di Equitalia) relativa all’intera imposta, adducendo la propria responsabilita' per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti e facendo valere il vizio dell’atto impositivo o esecutivo a lui destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell’intero.

Cosi' si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 25116/14.
Tratto
indebitati.it/beneficio-inventario-responsabilita-limitata-verso-debiti-de...
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)