La nuova quota impignorabile della pensione è pari al minimo vitale aumentato della metà

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francocoladarci
00domenica 28 giugno 2015 18:06
di Indebitati.it
Com’e' noto, per la determinazione della componente assoggettabile a pignoramento le cose sono differenti a seconda che si tratti di pensioni o stipendi. Per le pensioni entra in gioco il cosiddetto “minimo vitale impignorabile”: al pensionato, infatti, e’ stata riconosciuta fino ad oggi, in sede giudiziale di merito e di legittimita', una componente non pignorabile della pensione necessaria alla sopravvivenza, che e' pari a circa 516 euro mese (equivalente al trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS).

In data 23 giugno 2015 il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge in cui e' stabilito che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta'. La parte eccedente tale ammontare continuera' ad essere pignorabile nei limiti previsti dal codice di procedura civile, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il nuovo limite di impignorabilita' previsto per le pensioni andra' ad integrare, a meno di modifiche in fase di conversione in legge del provvedimento, l’articolo 545 del codice di procedura civile.

Passando al pratico, e fissando, per comodita' di calcolo, in 500 euro mensili il trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS, la quota impignorabile di una pensione di 2.000 euro sale a 750 euro. La quota rimanente di 1.250 sara' pignorabile, ad esempio per crediti ordinari, nella misura del 20%, pari a 250 euro. In pratica, la quota impignorabile della pensione sale a circa 750 euro.

Ricordiamo che la Corte costituzionale, assoggettando anche le pensioni al medesimo regime di pignorabilita' degli stipendi, aveva tuttavia affermato che spettava alla discrezionalita’ del legislatore l’individuazione della parte di pensione non pignorabile in grado di assicurare al pensionato esecutato un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita.

La prassi giuridica prevalente, in assenza di uno specifico intervento legislativo in materia, era stata fino ad oggi concorde nell’individuare nel c.d. minimo vitale (circa 516 euro) la soglia di impignorabilita' della pensione.
fonte
indebitati.it/pignoramento-di-stipendi-e-pensioni-minimo...
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