Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative e tributarie

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francocoladarci
00venerdì 4 settembre 2015 11:35
di indebitati.it/
Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative e tributarie – cosa accade se il decesso del debitore avviene nel corso del piano di rateazione
La legge dispone che l’obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative e tributarie (restano escluse quelle civili irrogate dall’INPS) non si trasmette agli eredi: l’applicazione della norma e' immediata per quel che riguarda le sanzioni amministrative (in particolare le multe per infrazione al Codice della strada) o le cartelle esattoriali originate esclusivamente da sanzioni amministrative non pagate dal defunto. L’erede non e' tenuto a versare quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione o dal Concessionario della riscossione.

Ancora, non sussistono particolari problemi quando l’erede e' chiamato al pagamento di rate di un piano di dilazione concordato dal defunto con Equitalia per far fronte a cartelle esattoriali originate esclusivamente dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative. Il piano di rateazione decade semplicemente.

Per quanto attiene, invece, le cartelle esattoriali che si riferiscono a debiti di natura tributaria (e a piani di dilazione eventualmente concessi da Equitalia) e' necessario che gli eredi presentino, all’ente creditore, istanza per la rideterminazione dell’importo iscritto a ruolo (o del debito residuo in caso di dilazione) in modo da escludere le sanzioni tributarie irrogate al defunto dall’importo preteso nei confronti degli eredi (restano naturalmente vivi gli interessi maturati per il ritardato pagamento dei tributi).

Se il piano di rateazione e' stato concesso direttamente dall’Agenzia delle entrate, quest’ultima ha gia' disposto, con la risoluzione 29/E del 7 agosto 2015, che qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del debitore, in relazione alle residue rate ancora da versare, la competente struttura non potra' chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione; e' altresi' escluso il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

L’ufficio, acquisita notizia del decesso del debitore direttamente o su comunicazione degli eredi, provvedera' a predisporre e comunicare alle parti interessate il computo dei nuovi importi delle rate dovute al netto delle sanzioni gravanti sul defunto.

Fonte
indebitati.it/intrasmissibilita-eredi-sanzioni-amministrative-e-tributarie/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Indebitatiit+%28indebitati.it%C2%A0-+art...
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