Conversione e riduzione del pignoramento » l'ultima opportunità per il debitore

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francocoladarci
00lunedì 12 gennaio 2015 21:23
Grazie alla conversione del pignoramento, il debitore puo' chiedere di sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai crediti intervenuti, comprensivo del capitale e delle spese.

In tal modo i beni pignorati vengono liberati e tornano nella disponibilita' del debitore.

Quando il valore dei beni pignorati e' superiore all’importo delle spese dell’esecuzione e dei crediti dovuti al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, il debitore puo' presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza (anche orale) di riduzione del pignoramento.

L’istanza puo' essere proposta in qualsiasi fase della procedura esecutiva, finché non si sia proceduto alla vendita dei beni. La riduzione puo' essere disposta anche d’ufficio.

Il giudice decide con ordinanza non impugnabile, sentito il creditore pignorante.

Che cos'è è il pignoramento

Come noto, il pignoramento e' l’atto che da' origine all’espropriazione forzata e consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione forzata e i frutti stessi.

Nel caso di pignoramento immobiliare l’esistenza di un bene immobile di proprieta' del debitore risultante dai pubblici registri (conservatoria dei registri immobiliari) consente al creditore di agire in via esecutiva con lo strumento della espropriazione immobiliare.

Si tratta di un mezzo di esecuzione particolarmente efficace anche se di norma decisamente complesso e costoso ( spesso le procedure esecutive immobiliari richiedono diversi anni prima di giungere ad una conclusione).

Che cos'è la conversione del pignoramento in generale

La conversione del pignoramento consente al debitore esecutato di sostituire l’oggetto del pignoramento costituito da un bene mobile o immobile con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

L’istanza deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e cioe' che sia pronunziata l’ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita ad un professionista.

Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita', una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Il versamento va effettuato presso un istituto bancario a scelta dell’esecutato aprendo un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Il debitore pignorato potra' chiedere di versare le somme dovute in un massimo di 18 rate mensili, cosi' evitando nel frattempo la vendita dell’immobile.

Se il debitore provvedera' al pagamento dell’intera somma, il Giudice dell’Esecuzione disporra' la cancellazione del pignoramento e l’assegnazione della somma versata ai creditori.

Se il debitore omettera' o ritardero' di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate, sara' considerato decaduto ope legis dal beneficio della rateizzazione e da quello della conversione. La procedura esecutiva procedera' quindi la vendita del bene pignorato.
Come liberare i beni dal pignoramento grazie alla conversione

Il debitore puo', dunque, liberare i beni dal pignoramento con specifica ordinanza del giudice, quando il debitore abbia fatto richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto comprensivo di interessi, spese, e spese di esecuzione.

Il debitore deve, a tal proposito, depositare una specifica istanza, detta di conversione, in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo dovuto.

Il giudice decide l’ammontare della somma da sostituire e puo’ stabilire, nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili e ricorrendo giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi.

In tal caso la somma sara’ aumentata, ovviamente, del tasso di interesse (convenzionale o legale).

Se il debitore, in tutti i casi, omette o ritarda i pagamenti di oltre 15 giorni dalla loro scadenza, le somme versate formano parte dei beni pignorati ed il giudice, su richiesta del creditore, dispone senza indugio la vendita degli stessi.

I beni sono liberati dal pignoramento con l’ordinanza con cui il giudice ammette la sostituzione. Quelli immobili si liberano con il versamento dell’intera somma.

L'utilità della conversione del pignoramento per il debitore


Come chiarito nei paragrafi precedenti, la conversione del pignoramento prevede la possibilita', per il debitore esecutato, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Tale possibilita' potremmo definirla un importante strumento che il legislatore ha progettato come ultima possibilita' per il debitore di impedire che beni immobili o beni mobili appartenuti per una vita all’esecutato vengano fagocitati dalla impietosa macchina del procedimento esecutivo.

Siffatto strumento e' meglio noto come “conversione del pignoramento”e consente di liberare i beni mobili e immobili sottoposti a pignoramento mobiliare o immobiliare a fronte del versamento di una somma che ne prende le veci.

Come e quando è possibile richiedere ed ottenere la conversione del pignoramento

La conversione del pignoramento puo' essere richiesta al Giudice dell’Esecuzione tramite istanza redatta da un legale unicamente prima che sia disposta la vendita del bene a pena di inammissibilita'

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Ovvero, prima che sia pronunziata l’ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita ad un professionista ed inoltre e' necessario depositare nella cancelleria del Giudice dell’esecuzione unitamente a suddetta istanza, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Le modalita' di versamento di tale somma variano a seconda delle disposizioni dei diversi tribunali dislocati sul nostro territorio, ma di regola occorre depositare un assegno circolare che il cancelliere provvedera' a depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice.

Solo in caso di esecuzioni immobiliari, ovvero qualora l’oggetto del pignoramento sia costituito da un bene immobile ( appartamento etc) di proprieta' del debitore, e' possibile richiedere al Giudice dell’Esecuzione la dilazione del pagamento del credito sino ad un massimo di diciotto rate mensili, che qualora accolta permetterebbe al debitore di pagare il quantum dovuto e determinato dal Giudice, non piu' in un’unica soluzione, peraltro onerosa, si pensi ad una richiesta di conversione di un credito per il quale il creditore ha proceduto pari ad Euro centomila, ma in diciotto rate mensili agevolando cosi' il debitore nell’estinzione del debito.

Il G.E. con la stessa ordinanza con cui accoglie l’istanza di conversione sospende la vendita del bene e determina le modalita' di pagamento nonché l’importo esatto delle rate di conversione.

L’importo concordato per la conversione del pignoramento, anche in soluzione rateale, deve confluire in un apposito libretto (intestato alla procedura esecutiva) tenuto e custodito dalla Cancelleria del Giudice dell’Esecuzione.

Le somme depositate saranno assegnate al creditore all’avvenuto pagamento dell’ultima rata, su ordine del Giudice disposto in un’apposita udienza di verifica.

Il mancato o ritardato pagamento di una delle rate di oltre 15 giorni da quello concordato comporta la decadenza per il debitore esecutato dal diritto di convertire il pignoramento e le somme gia' versate entrano a far parte del compendio pignorato.

La riduzione del pignoramento

Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.

Spesso il creditore non va troppo per il sottile nell’individuazione dei beni da pignorare, con un approccio che puo' definirsi del tipo numero del codice civile (ndo' cojo, cojo, in gergo dialettale romanesco).

In questo modo, tuttavia, si espone al rischio di vanificare la procedura di pignoramento se dall’altra parte trova un debitore difeso da un legale appena attento.

La riduzione del pignoramento esplica, se cosi' possiamo dire, una sorta di tutela in favore del debitore per evitare, o almeno limitare, abusi a suo danno E’ possibile ottenerla, mettendo palla al centro, quando esiste una sproporzione tra il credito preteso e il valore del bene che si intende espropriare.

In questi casi e' bene farsi assistere da un consulente tecnico di parte che possa vigilare sull’operato e sui contenuti della perizia stilata dal CTU. Il piu' della volte la spesa in onorari professionali viene ampiamente ripagata.

Si tratta, in pratica, di un’ottima occasione per sfruttare a proprio vantaggio l’errore commesso dal creditore e costringerlo, cosi', ad accettare un accordo a saldo stralcio.
Tratto
indebitati.it/conversione-riduzione-pignoramento/7/
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