Condono delle cartelle esattoriali inferiori o pari a 300 euro se sono trascorsi oltre tre anni dall'emissione

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francocoladarci
00giovedì 5 febbraio 2015 22:26
Secondo la Legge di stabilita' 2015, saranno condonate le cartelle esattoriali inferiori a 300 euro, se sono trascorsi oltre tre anni dall’emissione.

La Legge di Stabilita' 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300) ha previsto, al comma 688, una nuova sanatoria per le cartelle esattoriali di modesto importo, a partire dal 1 gennaio 2015.

In particolare e' previsto il condono delle cartelle rimaste insolute dall’anno 2000 in poi e di importo inferiore a 300 euro: tali cartelle dovranno essere cancellate da Equitalia (per lo piu' si tratta di debiti concernenti il canone Rai o le sanzioni previste dal Codice della strada).

Obiettivo della sanatoria sarebbe quello di estinguere tutti quei casi rimasti in sospeso di modica cifra, in base ad un giudizio di bilanciamento tra i costi necessari per il recupero coattivo del credito e l’importo del credito stesso.

Il condono avverra' automaticamente senza necessita' di alcuna richiesta da parte del contribuente. Va precisato che la cartella si considera effettivamente “condonata” e quindi inesigibile, solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla sua emanazione. In altre parole, se Equitalia non sia riuscita a riscuotere il credito entro il terzo anno dall’emanazione della cartella, quest’ultima si considerera' estinta e inesigibile, per cui la stessa Equitalia dovra' inviare una comunicazione all’Ente impositore ai fini della cancellazione definitiva del credito dal ruolo.

Il comma 688 dell’articolo unico della legge di stabilita’ 2015 impone che le quote inesigibili, iscritte a ruolo, devono essere assoggettate al controllo di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (nella versione aggiornata proprio dai commi 682 e 683 della stessa legge di stabilita’ 2015). Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro non devono, invece, essere assoggettate al controllo.

Cosa dicono agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, rivisti anch’essi dalla legge di stabilita’ 2015 (ovvero con testo consolidato)?

In pratica questo: ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all’ente creditore, una comunicazione di inesigibilita’. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo (data di esecutivita’ del ruolo e non data di notifica della cartella esattoriale, ndr). La comunicazione e’ trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate o da contenzioso pendente.

L’ente creditore, qualora nell’esercizio della propria attivita’ istituzionale individui, successivamente al discarico, l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, puo’, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicita’ e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.

Ne consegue che: se c’e’ un credito inesigibile (non ancora riscosso e non escutibile per mancanza di beni del debitore da assoggettare ad azione esecutiva) iscritto a ruolo, il concessionario della riscossione, decorsi tre anni dalla data in cui gli e’ stata affidata (senza successo) la riscossione del credito, deve trasmettere all’ente creditore una comunicazione di inesigibilita’. Per crediti superiori a 300 euro, se l’ente creditore individua beni del debitore su cui avviare ulteriore azione esecutiva, riaffida le somme in riscossione al Concessionario (indicando anche i beni da pignorare, ipotecare, sottoporre a fermo amministrativo).

Per crediti inferiori o pari a 300 euro, l’ente creditore e’ dispensato dagli ulteriori controlli, ed il credito inesigibile viene in sostanza condonato (visto che il concessionario della riscossione non ricevera’ piu’ quel credito in affidamento).
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