Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - gli effetti

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francocoladarci
00domenica 21 dicembre 2014 15:35
Com’e' noto, l’effetto dell’accettazione dell’eredita con beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. L’erede conserva verso l’eredita' tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte (sanzioni amministrative, ad esempio). Inoltre, l’erede accettante con beneficio d’inventario non e' tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti, se, come vedremo, provvede a formare l’inventario dei beni lasciati dal defunto nei termini previsti dalla legge.

Il chiamato alla eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualita' di erede da parte del chiamato, che assume l’obbligo di rimborsare i debiti del defunto.

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - la limitazione della responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni pervenuti all'erede

La limitazione della responsabilita' per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni pervenuti all’erede che accetta con beneficio di inventario, e’ condizionata, invece, alla tempestiva formazione dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante e’ considerato erede puro e semplice.

Pertanto, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta, l’erede abbia accettato con beneficio di inventario ed abbia redatto l’inventario nei termini previsti, egli puo' impugnare innanzi alla commissione tributaria competente la pretesa (dell’Agenzia delle entrate o di Equitalia) relativa all’intera imposta, adducendo la propria responsabilita' per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti e facendo valere il vizio dell’atto impositivo o esecutivo a lui destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell’intero.

Cosi' si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 25116/14.
Tratto
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