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Indennità, contributi pensionistici ed altre prestazioni economiche a favore di invalidi e disabili civili » il riepilogo

Ultimo Aggiornamento: 26/03/2015 10:37
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26/03/2015 10:37
 
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di Indebitati.it
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennita' che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Obiettivo dell’articolo, dunque, e' informare il lettore su tutti i vantaggi resi disponibili dal nostro ordinamento giuridico per disabili ed invalidi civili.

Pensione di inabilità per disabili
La pensione di inabilita' e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilita' lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali).

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione e' necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto alla pensione di inabilita' gli invalidi totali di eta' compresa tra 18 e 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere la pensione di inabilita' sono necessari i seguenti requisiti:

riconoscimento di una inabilita' totale e permanente del 100%;
stato di bisogno economico;
eta' compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013);
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche se privi di
permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
La pensione di inabilita' e' compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidita' contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidita' (assegni ordinari d’invalidita', pensioni di inabilita', ecc.). La pensione e' inoltre compatibile con l’eventuale attivita' lavorativa.

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, puo' essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito e' pari a 16.532,10 euro); spetta anche se l’invalido e' ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilita' e per l’anno 2015 l’importo e' pari a 279,75 euro mensili.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, puo' essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e 3 mesi, in sostituzione della pensione d’inabilita', viene corrisposto l’assegno sociale.

L'assegno mensile per i disabili
L’assegno mensile e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa parziale, cioe' compresa tra il 74% e il 99%.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’assegno e' necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto all’assegno mensile gli invalidi parziali di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere l’assegno mensile sono necessari i seguenti requisiti:

riconoscimento di una percentuale di invalidita' compresa tra il 74% ed il 99%;
stato di bisogno economico;
eta' compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013);
cittadinanza italiana;
iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
titolarita' del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
non svolgimento di attivita' lavorativa (salvo casi particolari);
residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
L’assegno mensile e' incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidita'.

L’interessato puo' optare per il trattamento economico piu' favorevole. La rinuncia all’uno o all’altro trattamento, in ogni caso, e' irrevocabile per l’Inps (esclusivamente per i titolari di rendita Inail, invece, la facolta' di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma la sospensione dell’erogazione della prestazione).

Se la situazione di incompatibilita' si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidita' incompatibile.

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, puo' essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

L’assegno spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 pari a 4.805,19 euro).

Tale assegno non e' piu' subordinato all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, fermo restando la facolta' per il soggetto di iscriversi comunque.

L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilita'. Per l’anno 2015 l’importo mensile e' pari a 279,75 euro.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura dell’ assegno, in condizioni particolari di reddito, puo' essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e 3 mesi, in sostituzione dell’assegno mensile, viene corrisposto l’assegno sociale.

Indennità di accompagnamento per disabili
La cosiddetta indennita' di accompagnamento e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali e' stata accertata l’impossibilita' di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita.

L’indennita' di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioe' e' indipendente dall’eta' e dalle condizioni reddituali.

Per ottenere l’indennita' di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:

riconoscimento di totale inabilita' (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
impossibilita' di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilita' di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessita' di un’assistenza continua;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
Per gli ultrasessantacinquenni (non piu' valutabili sul piano dell’attivita' lavorativa) il diritto all’indennita' e' subordinato alla condizione che essi abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’eta'.

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennita' di accompagnamento, al compimento della maggiore eta', viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilita' riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all’indennita' di accompagnamento gia' in godimento, spetta senza necessita' di presentare domanda amministrativa e senza necessita' di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore eta', il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

L’indennita' e' compatibile con lo svolgimento di un’attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Sono esclusi dal diritto all’indennita' di accompagnamento gli invalidi che:

siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
percepiscano un’analoga indennita' per invalidita' contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole.
L’indennita' di accompagnamento e' compatibile e cumulabile con la pensione di inabilita' e con le pensioni e le indennita' di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, puo' essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L’indennita' viene corrisposta per 12 mensilita' e per l’anno 2015 l’importo e' pari a 508,55 euro mensili.

Indennità di frequenza per ragazzi disabili
L’indennita' di frequenza e' una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilita' fino al compimento del 18° anno di eta'.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’indennita' e' necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto all’indennita' di frequenza i cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’eta', che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere l’indennita' di frequenza sono necessari i seguenti requisiti:

eta' inferiore ai 18 anni;
riconoscimento di difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore eta', oppure
perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
frequenza:
continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
residenza stabile ed abituale sul territorio dello Stato.
L’indennita' di frequenza e' incompatibile con:

qualsiasi forma di ricovero;
l’indennita' di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualita' di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
l’indennita' di accompagnamento in qualita' di ciechi civili assoluti;
la speciale indennita' prevista per i ciechi parziali;
l’indennita' di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È ammessa in ogni caso la facolta' di opzione per il trattamento piu' favorevole.

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, puo' essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. Attenzione: il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti) se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

L’indennita' spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito e' pari a 4805,19 euro).

L’indennita' viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilita'. Per l’anno 2015 l’importo e' pari a 279,75 euro mensili.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, puo' essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Da notare che A partire dal 25 giugno 2014 i minori titolari di indennita' di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore eta', presentare domanda ai sensi del Decreto legge 90/2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.

L’istituto procede a liquidare tali soggetti in via provvisoria al compimento del 18° anno. La prestazione dovra' essere confermata all’esito del successivo accertamento sanitario e previa presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

La domanda – a cui non e' obbligatorio allegare il certificato medico – deve essere presentata in via telematica rivolgendosi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

La guida alle indennità per ciechi civili
Nel nostro ordinamento giuridico sono considerati ciechi civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche, i soggetti riconosciuti affetti da cecita' totale o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie:

ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. Questa categoria e' stata abolita con la legge 66/1962, che ha mantenuto la corresponsione della relativa indennita' soltanto per i ciechi decimisti che gia' ne erano in godimento.
Queste tutte le indennita' previste per i ciechi civili:

pensione non riversibile per ciechi assoluti
pensione non riversibile per ciechi parziali
indennita' speciale per ciechi parziali
Vediamole nel dettaglio una per una.

Pensione non riversibile per ciechi assoluti
La pensione non riversibile e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti maggiori di 18 anni ai quali sia riconosciuta una cecita' assoluta.
Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione e' necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto alla pensione i ciechi assoluti maggiorenni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere la pensione e' necessario avere i seguenti requisiti:

compimento del 18° anno di eta';
riconoscimento di cecita' assoluta;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari: titolarita' del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione e' compatibile con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidita' (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro).

La pensione di inabilita' di cieco civile e' compatibile in parte con la pensione sociale o l’assegno sociale. Nei casi in cui la prestazione concessa sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, infatti, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale.

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, puo' essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.

La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito e' pari a 16.532,10 euro); spetta anche se il soggetto e' ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilita'.

L’importo varia a seconda che l’invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale e viene corrisposta per 13 mensilita' e la misura. Per l’anno 2015 la misura della pensione e' pari a:
302,53 euro per i ciechi non ricoverati;
279,75 euro per i ciechi ricoverati
In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, puo' essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di eta' e tre mesi, al compimento del quale non avviene, come per gli invalidi civili, la sostituzione con l’assegno sociale.

Indennità di accompagnamento ciechi assoluti
L’indennita' di accompagnamento e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi assoluti.

L’indennita' di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioe' e' indipendente dall’eta' e dalle condizioni reddituali.

Per ottenere l’indennita' di accompagnamento e' necessario avere i seguenti requisiti:

riconoscimento di cecita' civile assoluta;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari: titolarita' del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
L’indennita' e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa e, contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili, spetta anche se il richiedente e' ricoverato in un istituto pubblico.

È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo caso la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.

È infine cumulabile con quella prevista a titolo di invalidita' civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennita' di accompagnamento, al compimento della maggiore eta', viene automaticamente riconosciuta la pensione non riversibile riservata ai maggiorenni ciechi assoluti. La prestazione, che si aggiunge all’indennita' di accompagnamento gia' in godimento, spetta senza necessita' di presentare domanda amministrativa e senza necessita' di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore eta', il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, puo' essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L’indennita' viene corrisposta per 12 mensilita' e per l’anno 2015 l’importo e' pari a 880,70 euro mensili.

Pensione non riversibile per ciechi parziali
La pensione non riversibile e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una cecita' parziale. Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione e' necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto alla pensione i ciechi parziali di qualunque eta', che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere la pensione e' necessario avere i seguenti requisiti:

riconoscimento di cecita' parziale con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio;
stato di bisogno economico;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari: titolarita' del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione e' compatibile con qualunque prestazione a carattere diretto, concessa a seguito di invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, puo' essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.

La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito e' pari a 16.532,10 euro); spetta anche se l’invalido e' ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. La pensione viene corrisposta per 13 mensilita' e per l’anno 2015 l’importo e' pari a 279,75 euro mensili.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, puo' essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di eta' e tre mesi, al compimento del quale non avviene, come per gli invalidi civili, la sostituzione con l’assegno sociale.

Indennità speciale per ciechi parziali
L’indennita' speciale e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi parziali.

L’indennita' spetta al solo titolo della minorazione, cioe' e' indipendente dall’eta' e dalle condizioni reddituali.

Per accedere al beneficio bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

Riconoscimento di cecita' parziale con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari: titolarita' del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
L’indennita' spetta, contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili, anche se il richiedente e' ricoverato in un istituto pubblico. L’indennita' e' inoltre incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo caso la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole. È infine cumulabile con la pensione non riversibile e con quelle eventualmente concesse a titolo di invalidita' civile totale o di sordo (soggetti pluriminorati).

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, puo' essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L’indennita' viene corrisposta per 12 mensilita' e per l’anno 2015 l’importo e' pari a 203,15 euro mensili.

Tutte le indennità e le prestazioni economiche per i sordi civili
Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordita' congenita o acquisita durante l’eta' evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l’ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.

Ai fini della concessione della pensione e' stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

Qualora i livelli di perdita uditiva siano inferiori a tali limiti o non sia possibile dimostrate l’epoca in cui e' sorta l’ipoacusia, la valutazione sanitaria viene effettuata secondo i criteri dell’invalidita' civile.

Per i sordi civili sono previste le seguenti indennita':

pensione non riversibile per sordi civili
indennita' di comunicazione per sordi civili
Vediamole nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Pensione non riversibile per sordi civili
La pensione non riversibile e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una sordita' congenita o acquisita durante l’eta' evolutiva.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione e' necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto alla pensione i sordi di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere la pensione e' necessario avere i seguenti requisiti:

eta' compresa tra i 18 e i 65 anni (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013);
riconoscimento della sordita' congenita o acquisita durante l’eta' evolutiva (fino a 12 anni) con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari: titolarita' del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione e' compatibile con qualunque prestazione a carattere diretto, concessa a seguito di invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.
Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, puo' essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.

La pensione spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2015 il limite di reddito e' pari a 16.532,10 euro); spetta anche se il soggetto e' ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilita' e per l’anno 2015 l’importo e' pari a 279,75 euro.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, puo' essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e 3 mesi, in sostituzione della pensione d’inabilita', viene corrisposto l’assegno sociale.

Indennità di comunicazione per sordi civili
L’indennita' di comunicazione e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia stata riconosciuta una sordita' congenita o acquisita durante l’eta' evolutiva.

L’indennita' di comunicazione spetta al solo titolo della minorazione, cioe' e' indipendente dall’eta' e dalle condizioni reddituali.

Hanno diritto all’indennita' di comunicazione i sordi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Per ottenere l’indennita' di comunicazione e' necessario avere i seguenti requisiti:

per eta' non superiore a 12 anni, riconoscimento di ipoacusia pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore;
per eta' superiore a 12 anni, riconoscimento di ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e dimostrazione dell’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno;
spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’eta' e dal reddito;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari: titolarita' del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
L’indennita' e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa e, contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili, spetta, in misura intera, anche se il richiedente e' ricoverato in un istituto pubblico.

Per i minori di 12 anni l’indennita' di comunicazione e' incompatibile con l’indennita' di frequenza per cui e' ammessa la facolta' di opzione per il trattamento piu' favorevole.
È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, salva in questo caso la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.

È infine cumulabile con quella prevista a titolo di invalidita' civile totale o di cieco civile (soggetti pluriminorati).

A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennita' di comunicazione, al compimento della maggiore eta', viene automaticamente riconosciuta la pensione non riversibile riservata ai maggiorenni sordi. La prestazione, che si aggiunge all’indennita' di comunicazione gia' in godimento, spetta senza necessita' di presentare domanda amministrativa e senza necessita' di ulteriori accertamenti sanitari.

Rimane fermo l’obbligo di presentare tempestivamente, al raggiungimento della maggiore eta', il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

Per poter presentare la domanda, e' necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, puo' essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non e' possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L’indennita' viene corrisposta per 12 mensilita' e per l’anno 2015 l’importo e' pari a 253,26 euro mensili.

Deduzioni detrazioni fiscali ed altri vantaggi per disabili ed invalidi civili
Oltre alle indennita' previste per legge e sopra elencate, sussistono, per gli invalidi e i disabili civili, deduzioni, detrazioni fiscali ed altri vantaggi, che illustreremo in questo paragrafo.

deduzione fiscale per spese mediche e di assistenza di disabili
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche (spese relative a prestazioni di medici generici e acquisto medicinali) nonché le spese per l’assistenza specifica personale (assistenza infermieristica, riabilitativa, assistenza di base, etc.) sostenute dai disabili con grave e permanente invalidita' o menomazione (vedi in premessa, la legge104/92 art.3) o dai familiari per loro conto.

In caso di ricovero in una struttura di assistenza sono deducibili esclusivamente le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Non puo' essere quindi dedotta l’intera retta pagata ma solo una parte, che deve ovviamente essere indicata distintamente nella documentazione rilasciata dalla struttura.

Da notare che le spese invece sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana godono della detrazione fiscale del 19% calcolata su un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. La detrazione, a differenza della deduzione, va scalata dall’imposta dovuta e non dal reddito.

Inoltre, anche le spese sanitarie specialistiche (analisi, visite specialistiche, operazioni chirurgiche) godono della detrazione fiscale del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro, sempre effettuata non sul reddito ma sull’imposta lorda dovuta.

detrazione fiscale per figli disabili
Sono detraibili dall’imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

euro 1.350 per ogni figlio portatore di handicap, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sia fiscalmente a carico;
euro 1.620 nei casi suddetti quando il figlio abbia meno di tre anni.
A questi importi si aggiungono 200 euro per ogni figlio se i figli totali sono tre o piu'.

Il calcolo di queste detrazioni non e’ semplice, in realta'. Quelle suddette sono infatti “teoriche”, e la reale cifra detraibile diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi se lo stesso arriva a 95.000 euro.

Per determinare la detrazione si deve moltiplicare la detrazione teorica per un coefficiente che vien fuori dividendo la cifra residua tra 95.000 e il proprio reddito (95.000 meno il proprio reddito) e 95.000.

detrazione fiscale acquisto veicoli
Sono detraibili dall’imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

19% delle spese per l’acquisto di veicoli, usati o nuovi, anche se prodotti in serie ed adattati in funzione delle suddette limitazioni.
Questa detrazione e’ usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita’ motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita’ di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche’ dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennita’ di accompagnamento. Per le ultime tre categorie non e’ necessario che il veicolo sia adattato (al contrario, lo deve essere se il veicolo e’ acquistato da un disabile motorio).

Alla stessa detrazione sono anche soggetti gli acquisti di soli autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.

Il limite della spesa su cui calcolare la detrazione e’ di 18.075,99 euro, da cui va tolto il rimborso assicurativo nei casi in cui risultasse che il veicolo e’ stato rubato e non ritrovato. Il documento comprovante la spesa deve essere intestato al disabile (se questi ha reddito superiore a 2.840,51 euro) o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

La detrazione puo’ essere goduta una sola volta in quattro anni per un solo veicolo, salvi i casi in cui lo stesso risulti nel frattempo cancellato al PRA. In alternativa, essa puo’ essere ripartita in quattro quote annuali costanti e dello stesso importo.

Da notare bene che, come per le agevolazioni inerenti l’Iva ridotta, anche in questo caso valgono le specifiche dettate dalla Finanziaria 2007, ovvero:

se il veicolo viene venduto o donato prima che siano decorsi due anni dall’acquisto, e’ dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita’ dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti;
le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.
Sono compresi:

autovetture;
motoveicoli e autoveicoli per trasporto promiscuo;
motoveicoli e autoveicoli per trasporti specifici dei disabili;
motocarrozzette;
autocaravan.
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti e dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche dettate dal Ministero delle finanze.

Per gli adattamenti dei veicoli destinati ai disabili si vedano disposizioni del Ministero delle finanze e la circolare Agenzia delle entrate n.46/2001.

detrazione fiscale acquisto mezzi per accompagnamento locomozione e sollevamento
Sono detraibili dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi:

il 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento destinati ai soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti;
Sono incluse carrozzelle, stampelle, impianti di sollevamento, servoscala, etc.

La detrazione e’ ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.

Tra i “mezzi” necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida.

detrazione fiscale acquisto ausili tecnici ed informatici
Sono detraibili dall’imposta lorda dovuta in sede di dichiarazione dei redditi:

19% delle spese sostenute per acquistare sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti
Sono qui compresi le poltrone per i non deambulanti, gli apparecchi per il contenimento di fratture ed ernie o per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, gli arti artificiali.

Tra i sussidi informatici vi sono fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.

La detrazione e’ ripartibile in quattro quote annuali di pari importo se le spese eccedono, complessivamente, i 15.493,71 euro.

detrazione fiscale del 36% su opere di eliminazione barriere architettoniche
Tra le spese di ristrutturazione edilizia che possono godere della detrazione del 50%(ex 36%) vi sono anche le spese inerenti ascensori, montacarichi, eliminazione di barriere architettoniche (sostituzione gradini con rampe, elevatori esterni all’abitazione, etc.).

Questa agevolazione ovviamente non puo' essere cumulata con quelle suddette (del 19%), quindi nel caso di acquisti di mezzi necessari al sollevamento la detrazione del 19% si potra' applicare solo sulla parte di spesa eccedente rispetto a quella che rientra nel 50%.

assistenza in aeroporto
I portatori di handicap, come tutti coloro che hanno difficolta' nell’uso del mezzo di trasporto aereo per qualsiasi disabilita’ fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, per motivi di eta’, etc.) godono di assistenza particolare nel caso debbano prendere un aereo.

Esiste una tutela della compagnia aerea, in termini di diritti di imbarco, essenzialmente, e una tutela del gestore dell’aeroporto (per gli accessi alle varie aree).

proroghe e blocchi ai provvedimenti di sfratto
A fronte di un provvedimento di sfratto immobiliare per finita locazione (non per morosita’ o inadempienza) l’inquilino portatore di handicap puo’ chiedere al giudice una proroga che puo’ arrivare fino a 18 mesi.

E’ inoltre in atto un provvedimento di blocco degli sfratti (sempre quelli dati per finita locazione) per gli immobili che si trovano nei comuni capoluoghi di Provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa adibiti ad uso abitativo e occupati da soggetti che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone portatrici di handicap con invalidita’ superiore al 66 per cento. Tale provvedimento prevede il blocco fino al 31/12/09.

soglia più alta per il calcolo dell’imposta di successioni e donazioni
La soglia/franchigia oltre la quale si calcolano le imposte di successione e donazione, nel caso di trasferimenti immobiliari a persone portatrici di handicap grave (ai sensi della legge 104/92), e’ di 1 milione 500 mila euro.

Ricordiamo brevemente che le imposte applicabili sono del 4% nel caso di trasferimenti a coniugi e parenti in linea retta, 6% in caso di trasferimenti a fratelli e sorelle o ad altri parenti fino al quarto grado e agli affini in linea retta e collaterale fino al terzo grado, e dell’8% per i trasferimenti ad altri soggetti.

riduzione ici/imu sulla propria casa per chi è in casa di cura
Per il disabile proprietario di un immobile che pero’ risiede in una casa di cura, e’ facile che il Comune preveda la possibilita’ di usufruire delle detrazioni per l’abitazione principale per la casa lasciata (anche se non e’ piu’ di vera e propria residenza), oppure addirittura l’esenzione totale, per quanto riguarda l’ICI (ora IMU).

iva ridotta
Acquisto poltrone, carrozzine, servoscala
E’ applicabile l’iva al 4% anziche’ al 22% sugli acquisti di poltrone, veicoli simili anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche, effettuati per soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie.

Acquisto ausili tecnici ed informatici
Gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti (visive, uditive, del linguaggio, etc.), nonche’ i sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori handicap (vedi legge 104/92 art.3) sono assoggettati ad iva 4%.

Vi rientrano tutte le protesi e le apparecchiature meccaniche od elettriche atte ad aiutare il soggetto, anche nella sua comunicazione scritta (come fax, modem, computer, telefoni viva voce, schermi e tastiere particolari, etc.), e nel movimento.

Acquisto veicoli
E’ applicabile l’iva al 4% anziche' al 22% sull’acquisto di motoveicoli e autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel), nuovi od usati compresi optional.

Questa detrazione e’ usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita’ motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita’ di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche' dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennita' di accompagnamento. Per le ultime tre categorie non e’ necessario che il veicolo sia adattato.

Alla stessa agevolazione sono soggetti gli acquisti di soli autoveicoli (di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se a benzina, e fino a 2800 cc se diesel) da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.
Sono incluse:

autovetture
autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo
autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici dei disabili
motocarrozzette
L’agevolazione si puo’ applicare, senza limiti di valore, una volta ogni quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il diritto al beneficio in caso di cancellazione, prima dei quattro anni, del veicolo dal PRA.

L’acquisto dev’essere fatto a nome del disabile o del famigliare di cui questi risulta a carico. Non godono della riduzione gli acquisti fatti da societa’, cooperative, enti pubblici e privati, pur se inerenti veicoli destinati al trasporto dei disabili. La legge finanziaria 2007 ha specificato infatti che le agevolazioni relative ai veicoli sono riconosciute a condizione che gli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap.

In caso di vendita o di donazione delle vetture per le quali si e’ beneficiato dell’agevolazione prima che siano decorsi due anni dall’acquisto, e’ dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. Questa limitazione non riguarda i disabili che, in seguito a mutate necessita’ dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Essa non riguarda nemmeno gli eredi del disabile che, ereditato il veicolo, decidano di venderlo prima che sia decorso il biennio dall’acquisto (Risoluzione Agenzia entrate 136/2009).

L’iva ridotta al 4% e’ applicabile anche a prestazioni di officine volte ad adattare i veicoli, anche non nuovi, gia’ posseduti dal disabile, compreso l’acquisto di accessori e strumenti necessari per l’adattamento.

esenzione bollo auto ed imposta di trascrizione
La legge prevede l’esenzione dal pagamento del bollo (tassa automobilistica) per i veicoli destinati ai soggetti portatori di handicap o invalidi.

L’esenzione riguarda veicoli di cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e 2800 cc se diesel ed e’ usufruibile dai disabili con ridotte o impedite capacita’ motorie, da quelli con gravi limitazioni della capacita’ di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonche’ dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennita’ di accompagnamento (vedi definizioni in premessa).

Per le ultime tre categorie non e’ necessario che il veicolo sia adattato.

Alla stessa sono anche soggetti gli acquisti di autoveicoli da parte di soggetti non vedenti o sordomuti.

Sono comprese:

autovetture
autoveicoli e motoveicoli per trasporto promiscuo
autoveicolo e motoveicoli per trasporti specifici
motocarrozzette
Tale beneficio riguarda un solo veicolo ed e’ goduta dall’intestatario dello stesso, sia esso il soggetto portatore di handicap/invalido o persona cui questi e’ fiscalmente a carico.
Per godere dell’esenzione va inviata una domanda agli appositi uffici tributi regionali o agli uffici ACI (uffici provinciali o delegazioni), entro 90 gg dalla scadenza del pagamento non effettuato.

Per passaggi di proprieta' dei veicoli detti sopra e’ prevista esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA, dalle addizionali provinciali nonche’ dall’imposta di registro.

Collocamento obbligatorio al lavoro
Il collocamento obbligatorio e' un sistema di tutele che mira all’inserimento attivo dei disabili e altri soggetti appartenenti alle categorie previste dalle legge all’interno del tessuto produttivo del Paese.

L’istituto prevede l’obbligo di assunzione per questi soggetti da parte di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con piu' di 15 dipendenti (1 lavoratore per le aziende da 15 a 35 dipendenti; 2 per quelle da 36 a 50; il 7% del totale per quelle con piu' di 50 dipendenti). In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di riforma Fornero, rientrano nel computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione (quindi anche quelli assunti con contratti a tempo determinato, purché superiore a 9 mesi).

Le disposizioni relative al collocamento obbligatorio si applicano:

agli invalidi civili in eta' lavorativa, per i quali sia stata accertata dalle commissioni mediche una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 46%;
ai ciechi civili affetti da cecita' assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
ai sordi, dalla nascita o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata;
agli invalidi del lavoro con un’invalidita' (accertata dall’Inail) superiore al 33%;
agli invalidi per servizio, invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, per i quali sia stata riconosciuta una delle otto minorazioni previste dalla normativa in materia di pensioni di guerra.
Per l’accesso al collocamento non e' previsto alcun limite di eta' (in precedenza fissato a 55 anni), salvo naturalmente quello stabilito per la cessazione dell’attivita' lavorativa.

Per accedere al collocamento mirato e' necessaria una percentuale di invalidita' superiore al 45% e una certificazione che attesti le capacita' residue al lavoro. Tale certificazione viene rilasciata dagli appositi comitati tecnici istituiti presso i Centri per l’impiego, organi provinciali che si occupano dell’iscrizione dei lavoratori disabili negli appositi elenchi, rilasciano le autorizzazioni e provvedono a far convergere domanda e offerta di lavoro.

Le aziende tenute ad adempiere all’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilita', devono presentare richiesta presso i Centri per l’impiego.

Per i cittadini, la procedura e' la stessa prevista per l’accertamento dell’invalidita' civile: occorre farsi rilasciare un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante, presentare la domanda telematica all’Inps a sottoporsi alla visita da parte della Commissione medica integrata Asl/Inps.

La domanda per il collocamento mirato puo' essere presentata unitamente a quella per lo stato d’invalidita' civile, cecita' e sordita' civile, selezionando le relative caselle sul modello di domanda.

Nel caso in cui il richiedente e' gia' stato riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o sordo, la domanda deve essere compilata sull’apposito modello per il quale non e' previsto l’abbinamento con il certificato medico telematico.

Il cittadino dovra' presentare copia di tale verbale all’atto della visita.

Esenzione dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria
Sono esentati dall’obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario nazionale:

gli invalidi civili con una riduzione della capacita' lavorativa superiore a due terzi;
gli invalidi civili titolari di indennita' di accompagnamento;
gli invalidi civili ultrasessantacinquenni con una percentuale di menomazione (attribuita, ai soli fini dell’assistenza sanitaria, dalla commissione medica) superiore a due terzi (66,6%).
I soggetti con percentuale di menomazione compresa tra un terzo e due terzi (tra il 33,3% e il 66,6%) viene riconosciuta l’assistenza protesica gratuita. Per percentuali inferiori l’esenzione e' limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante;
i ciechi civili totali o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
i sordi, dalla nascita o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Ricorso giurisdizionale ed amministrativo per invalidi e disabili civili
Nel processo di accertamento dell’invalidita' civile sono previste due diverse forme di tutela:

giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
amministrativa, relativa alla fase di concessione delle provvidenze economiche.
ricorso giurisdizionale
Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidita' e' possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine e' perentorio: una volta decaduto sara' possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Dal 1° gennaio 2012, con l’obiettivo di raggiungere un accordo in via conciliativa senza arrivare al giudizio, la legge ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidita' civile, cecita' e sordita', l’handicap e la disabilita' e' obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP: un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011).

La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.

L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps.

Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non e' piu' impugnabile né modificabile.

Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilita', vanno indicati i motivi della contestazione.

ricorso amministrativo
Il ricorso amministrativo e' ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, quali il reddito, la cittadinanza, la residenza. Contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, infatti, e' possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria.

A partire dal 21 febbraio 2011, la presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica:

direttamente dal cittadino, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell’Area Servizi del portale
tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.

Il problema dell'isee nelle pensioni per disabili e indennità d’accompagnamento
Il calcolo dei redditi che determinano l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente, tiene conto di indennita' e aiuti di natura assistenziale che, in teoria, dovrebbero invece restarne fuori: parliamo, appunto, delle pensioni per i disabili e delle indennita' di accompagnamento.

Insomma, il paradosso e' che, per stabilire la “ricchezza” di una famiglia vengono conteggiati i sussidi prestati dall’amministrazione proprio a causa della poverta' e delle difficolta' della famiglia.

La discrasia e' stata rilevata anche dal Tar del Lazio che, con tre recenti sentenze, si e' espresso sulla questione, sostenendo la necessita' di escludere i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari dall’Isee. L’ultima parola, pero', non spetta ai magistrati, ma al parlamento, che, a tal fine, e' stato sensibilizzato con la presentazione di una interrogazione parlamentare in Senato, nella quale si sottolinea la necessita' di un chiarimento urgente.

Nello stesso tempo si
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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