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Procedimento illegittimo di espropriazione della casa – inutile opporsi dopo la vendita all’asta

Ultimo Aggiornamento: 14/02/2015 13:56
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14/02/2015 13:56
 
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Eventuali nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione di un immobile pignorato non hanno effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente (e gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto hanno percepito in virtu' dell’esecuzione).

Cio' comporta che il debitore debba attivarsi per far valere eventuali nullita' procedimentali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dal codice di procedura civile, in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo.

A vendita intervenuta, infatti, a salvaguardia della certezza dei rapporti, e per incoraggiare il ricorso allo strumento della esecuzione forzata come mezzo di chiusura per consentire al creditore il recupero del suo credito, il legislatore ha ritenuto di far prevalere gli interessi dell’aggiudicatario e del creditore.

E cio' in nome della tutela del terzo di buona fede, e dell’affidamento incolpevole, che si somma e converge in questo caso con la tutela della garanzia patrimoniale del creditore e della certezza dei rapporti giuridici. Questa norma, quindi, costituisce uno sbarramento esterno alla proponibilita' delle opposizioni agli atti esecutivi che non possono mai essere utilmente proposte se la vendita sia gia' intervenuta.

Concludendo, il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformita' alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.

Cosi' hanno ragionato i giudici della Corte di cassazione nel corso della stesura della sentenza numero 2472/15.
indebitati.it/ingiusto-procedimento-espropriazione-casa-inutile-opporsi-dopo-...
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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