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Pignoramento immobiliare dopo trasferimento residenza del debitore » ecco quando non è più possibile

Ultimo Aggiornamento: 27/06/2015 21:33
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27/06/2015 21:33
 
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di Indebitati.it
Per un proprietario di piu' immobili, titolare di debiti pregressi con Equitalia, e' possibile, in caso di vendita di un’abitazione con trasferimento di residenza verso l’altra, sfuggire al pignoramento della casa?

Nell’ipotesi in cui, un debitore, proprietario di due case (la prima, un’abitazione di lusso dove c’e' l’effettiva residenza, mentre l’altra, non di lusso, in affitto a parenti) avesse debiti pregressi per cartelle esattoriali notificate da Equitalia, per circa 100.000 euro (in difetto) con preavviso di ipoteca, vendesse la casa dove risiede e spostasse la residenza nell’altra, Equitalia potrebbe effettuare il pignoramento dell’immobile?

Quando è possibile il pignoramento immobiliare da parte di equitalia
Come noto, nel nostro ordinamento normativo, e' stabilita l’impossibilita' del pignoramento dell’unica casa di residenza del debitore, in alcuni casi.

In particolare, Equitalia non puo' procedere all’espropriazione se l’immobile:

e' l’unico di proprieta' del contribuente;
e' adibito ad uso abitativo (esclusi, quindi, gli studi e gli usi aziendali);
costituisce la residenza anagrafica del debitore;
non si tratta di abitazione di lusso: non deve cioe' rientrare nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Negli altri casi si puo' procedere al pignoramento dell’immobile e all’esecuzione del procedimento (vendita all’asta) solo se:

l’importo del debito iscritto a ruolo e' superiore a 120.000 euro;
sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
Pertanto, il contribuente che, titolare di due immobili e vendendone uno, vada a vivere nell’altro (che resta, quindi, l’unico di proprieta') e vi fissi la residenza, non potra' subire il pignoramento di Equitalia (non si deve comunque trattare di immobile di lusso).

Anche se viene trasferita la residenza sull'immobile equitalia può comunque iscrivere ipoteca per debiti superiori a 20.000 euro
Nel caso appena citato, Equitalia resta, pero', libera di iscrivere ipoteca sull’immobile, poiché la soglia minima di debito per poter iscrivere ipoteca per crediti esattoriali e' di 20.000 euro.

Va anche detto, inoltre che, qualora siano esistenti, nulla toglie ad eventuali creditori privati (ad esempio istituti di credito) la possibilita' di mettere in vendita, con un’esecuzione forzata, la casa di proprieta' dove si ha la residenza.

In quel caso, Equitalia potra' concorrere normalmente alla ripartizione del ricavato.

Chiarimenti sul trasferimento della residenza ed il pignoramento immobiliare di equitalia
In parole povere, Equitalia non puo' iniziare procedure di esecuzione forzata sulla prima casa, ferma restando la possibilita' di iscrivere ipoteca e di partecipare all’esecuzione forzata avviata da altri creditori.

Resta fermo il divieto di pignoramento, comunque, per chi ha una sola casa di residenza.

Da cio' ne deriva che, quando il debito supera i 20.000 euro ma non i 120.000 euro, l’iscrizione di ipoteca ha esclusiva funzione di deterrente e garanzia, perché non sara’ comunque possibile procedere al pignoramento e alla successiva vendita forzata.

Le problematiche a cui si potrebbe andare incontro con il trasferimento di residenza per sfuggire al pignoramento immobiliare di equitalia
In caso di vendita della casa, Equitalia puo' sempre esercitare l’azione revocatoria, nei cinque anni successivi all’atto di vendita, quando dimostra che la cessione e' avvenuta per frodare le ragioni del creditore.

È sufficiente dimostrare che il contribuente non abbia altri beni facilmente aggredibili come quello alienato, per poter rendere inefficace l’atto di compravendita e consentire a Equitalia di aggredire detto immobile.

Col risultato che il contribuente dovra' restituire i soldi ottenuti dall’acquirente del bene e perdera' anche l’immobile.

Le cose non cambiano in caso di donazione dell’immobile medesimo, anzi, in tal caso, l’onere della prova per Equitalia e' anche piu' agevole.

Comunque, il rischio di una revocatoria dell’atto di compravendita, per l’intero immobile o per quote di esso, e’ escluso solo quando siano contemporaneamente verificate tutte le seguenti condizioni:

l’acquirente e’ un soggetto terzo (non parente o affine del venditore);
il prezzo della transazione e’ quello di mercato;
l’immobile viene destinato dal compratore ad abitazione principale (luogo in cui eleggono residenza e vivono l’acquirente stesso o suoi parenti o affini).
fonte
indebitati.it/pignoramento-immobilare-equitalia-trasferimento-re...
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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