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Morosità per bollette di energia elettrica e del gas » diritti e doveri dei consumatori

Ultimo Aggiornamento: 23/05/2015 14:37
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23/05/2015 14:37
 
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Parte II
situazione dei pagamenti delle bollette precedenti;
tutte le modalita' di pagamento possibili, compresa la possibilita' di rateizzare le bollette quando cio' sia possibile indicando tempi e modalita' con cui puo' essere fatta richiesta;
in caso di morosita' vanno indicate le modalita' di comunicazione da parte del cliente dell’avvenuto pagamento, al fine di evitare l’attivazione delle procedure previste dal contratto, procedure delle quali dev’essere data informazione (riduzione della potenza, sospensione della fornitura, etc.);
vanno comunicati eventuali aggiornamenti tariffari con relativo riferimento normativo;
Per quanto riguarda reclami e contestazioni, il fornitore deve informare i clienti sulle modalita' e sulle procedure di reclamo, rendendo disponibile un formulario prestampato per semplificare l’inoltro dei reclami stessi all’atto della stipula di un nuovo contratto e quando il cliente lo richiede. Il reclamo scritto deve sempre essere consentito.

Si parla di reclami che possono riguardare qualsiasi aspetto del rapporto (bollette che non arrivano o arrivano in ritardo, fatturazioni irregolari rispetto ai piani tariffari contrattuali o rispetto ai consumi, richieste dell’utente non rispettate, distacchi illegittimi, attivazioni indebite, inadempienze varie).

Se il reclamo non ha successo ci si puo' rivolgere allo sportello del consumatore dell’Autorita' Garante per l’energia ed il gas,l Unita' reclami, che svolge una sorta di attivita' di consulenza, con potere di intervento nei confronti dei gestori/venditori di energia elettrica e gas.

Come primo passo e’ consigliato l’invio del reclamo sotto forma di messa in mora, cosi’ da renderlo piu' efficace a livello legale.

Se non si riceve risposta soddisfacente entro 40 giorni (o se non la si riceve affatto), ci si puo' rivolgere al Garante per usufruire di una specifica procedura di reclamo.

Se ancora la situazione non si risolvesse, si potra' avviare una causa (contenzioso) presso il giudice di pace locale.

Infine, nel caso ci si accorga d’esser stati vittima dell’attivazione indebita di un contratto di energia elettrica o gas non richiesto, e’ possibile fruire di una particolare procedura di reclamo messa a punto dall’Autorita' garante (Delibera 153/2012) con conseguente ripristino delle precedenti condizioni. La procedura puo' applicarsi solo se il venditore vi ha aderito.

Morosità per bollette di energia elettrica e gas: il famigerato corrispettivo cmor
Se siete stati, come me, morosi in materia di bollette elettriche o del gas, avrete sicuramente sentito parlare del famigerato corrispettivo Cmor.

Il CMOR (Corrispettivo MORosita’) e’ il sistema introdotto dall’Aeeg in base al quale viene garantito un indennizzo al vecchio fornitore uscente di energia elettrica per l’eventuale mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione, prima del passaggio effettivo del cliente finale al nuovo fornitore.

Puo' essere applicato solo in libero mercato, e non in regime di maggior tutela.

Il corrispettivo di morosita' infatti puo' essere applicato alla fattura di energia elettrica del cliente da parte del nuovo gestore, in caso di morosita' pregressa da parte del cliente stesso, ovvero del mancato pagamento delle fatture o parte di esse che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching.

Il valore del CMOR corrisponde al valore minimo tra il valore del credito non pagato da parte del cliente relativo agli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura e il valore medio degli importi fatturati con riferimento a due mesi consecutivi di erogazione della fornitura, a cui si dovrebbe sommare l’eventuale CMOR precedentemente non pagato.

Il sistema dell’indennizzo e' stato introdotto per evitare il fenomeno del turismo energetico, ossia che clienti morosi potessero, cambiando gestore, impedire al vecchio fornitore di recuperare il credito dovuto.

Cosi' facendo infatti il vecchio fornitore creditore non dispone dello strumento piu' efficace per tutelarsi, la sospensione della fornitura; con questo meccanismo il debito viene “passato” al nuovo fornitore che mantiene questo potere.

Fin da subito il meccanismo ha sollevato dubbi e critiche, poiche' alcune volte il nuovo fornitore si prende carico del debito pur di mantenere il cliente che formalmente rimane invece debitore. Inoltre in alcuni casi di morosita' gli importi sono oggetto di reclami o contestazioni per fondati motivi ed il cliente e' comunque tenuto a pagare il Cmor.

Nel 2013 il Tar Lombardia aveva infatti annullato la delibera dell’Autorita', successivamente reintrodotta. Una recente delibera dell’Autorita' dell’ottobre 2014, avvisa che e' stato avviato il processo per la modifica e l’integrazione dell’attuale disciplina in materia di morosita'.

Il vecchio fornitore puo' richiedere l’indennizzo in un periodo compreso fra 6 mesi e 12 mesi dalla data del passaggio, non prima per lasciare al cliente il tempo di saldare le ultime bollette dovute e non dopo per non allungare eccessivamente i tempi.

Di seguito le condizioni che devono verificarsi affinché il vecchio fornitore possa richiedere l’indennizzo:

Il cliente finale debitore e' alimentato in bassa tensione;
Il cliente ha ricevuto la comunicazione della morosita', nella quale e' specificata l’applicazione dell’indennizzo;
Il cliente non ha saldato il pagamento dovuto;
Il credito non sia riferito a corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del contatore;
Il valore dell’indennizzo sia pari ad almeno 10 €.
I cattivi pagatori per le bollette elettriche e del gas
Cattivi pagatori per le bollette elettriche e del gas: banche dati, rifiuto di attivare un’utenza o di passaggio ad altro gestore.

E’ bene sapere che ad oggi non esiste una banca dati di cattivi pagatori che permette ad un gestore di rifiutare l’attivazione di un’utenza ad un cattivo pagatore.

Nel 2012 l’Autorita' era infatti arrivata a predisporre il funzionamento di un nuovo strumento il BICSE, Banca dati relativa agli inadempimenti dei clienti finali nel settore energetico, ma il progetto e' tramontato nel novembre 2012.

E’ pero' ricomparso nel ddl concorrenza recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, e potrebbe quindi essere introdotto nel prossimo futuro.

E’ invece concesso ad un gestore, anche di maggior tutela, rifiutare l’attivazione di un’utenza ad un cliente, se quest’ultimo ha ancora debiti nei suoi confronti.

Infatti, secondo disposizioni normative, se un cliente cattivo pagatore che ha sottoscritto un contratto di mercato libero vuole rientrare nel servizio di maggior tutela e mantenere attiva la propria fornitura dovra', al momento del rientro, pagare i debiti lasciati in precedenza.

L’esercente la maggior tutela non e' tenuto infatti a erogare un nuovo servizio di fornitura nei confronti di clienti che siano stati identificati in precedenti rapporti contrattuali con il medesimo operatore come “cattivi pagatori” fin tanto che questi ultimi non corrispondano gli importi di cui sono debitori (comprensivi dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura maggiorati di eventuali interessi di mora e di un ammontare pari al doppio del deposito cauzionale previsto dalla normativa vigente).

Un utente viene considerato cattivo pagatore se non paga nel corso di 365 giorni di fornitura almeno 2 bollette anche non consecutive, purché:

per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura;
nessuna di esse contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di gia' accertato malfunzionamento del contatore;
non sussistano crediti del cliente nei confronti del venditore per precedenti fatture non ancora liquidati dal venditore stesso;
il venditore abbia provveduto nei tempi previsti a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o a un reclamo inerente corrispettivi non pagati.
Infine, qualora un gestore ottenga la sospensione di un’utenza per morosita', durante il periodo di sospensione, l’impresa distributrice potra' rifiutare eventuali richieste del cliente di passaggio ad altro gestore.

L’interruzione della fornitura per i morosi di bollette elettriche e del gas

Come funziona la procedura per l’interruzione della fornitura per i morosi di bollette elettriche e del gas: fino a che punto si possono spingere i fornitori?

Le modalita' con cui il gestore puo' procedere al distacco della fornitura elettrica o di gas per morosita', per una bolletta pagata in ritardo, sono regolamentate dalle disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora.

Le regole, riguardano per esempio l’obbligo dei gestori di inviare una raccomandata di messa in mora al cliente ritardatario prima di procedere al distacco della fornitura e di sollecitare e intimare il pagamento entro il termine di 20 giorni.

Pertanto, se si e' in ritardo col pagamento della bolletta, si riceve una raccomandata di messa in mora e si ha tempo 20 giorni per regolarizzare la fattura. Se non si procede al pagamento, trascorsi altri 3 giorni il venditore effettua la richiesta di sospensione della fornitura che per l’energia elettrica e' immediata grazie ai contatori elettronici mentre per il gas il distacco avviene tramite apposizione dei sigilli sul misuratore del cliente moroso.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, oltre alla sospensione della fornitura, e' possibile per il gestore imporre una riduzione della potenza erogata. Questo e' possibile grazie ai contatori di nuova generazione, che possono essere telecomandati.

In questi casi il cliente finale si vedra' saltare continuamente l’interruttore della luce, e solo in caso di persistente morosita' e' possibile procedere al distacco dell’utenza da remoto.

Quando invece la fornitura non puo' essere cessata per morosita'?

La fornitura non puo' essere sospesa per morosita' se il cliente non e' stato prima avvisato tramite raccomandata, se il pagamento e' stato effettuato entro i tempi ma per cause non imputabili il cliente, gli estremi del pagamento non sono stati inviati al venditore, se l’importo da pagare e' inferiore o uguale al deposito cauzionale, se la chiusura della fornitura cade in giorni festivi e prefestivi, di venerdi' e sabato, oppure, se si tratta di un conguaglio o un importo anomalo per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore. In questo caso, infatti, il venditore e' tenuto a rispondere per iscritto al cliente prima di poter procedere al distacco della fornitura per morosita'.

Il servizio di ultima istanza per gli utenti morosi su bollette di energia elettrica e gas
Che cos’e' il servizio di ultima istanza (Fui) per gli utenti morosi su bollette di energia elettrica e gas.

L’Autorita' ha disciplinato l’erogazione del servizio di ultima istanza (FUI) con la finalita' di garantire la continuita' del servizio di vendita del gas naturale per alcune tipologie di clienti finali prive, anche temporaneamente, di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volonta'.

Il servizio di fornitura di ultima istanza infatti si attiva quando un cliente rimane senza fornitore, ma resta collegato alla rete e continua a prelevare gas.

In questo caso, la fornitura di gas viene assegnata a uno specifico fornitore (il fornitore di ultima istanza “FUI”) selezionato dall’acquirente Unico tramite una gara.

Tale servizio, la cui disciplina e' stata modificata e perfezionata nel corso degli anni, consente di individuare un venditore che assume l’obbligo di garantire, senza soluzione di continuita', la fornitura di gas presso i punti di riconsegna per i quali viene attivato.

Trattasi di casi in cui si verifica una cessazione amministrativa del contratto per motivi diversi dalla morosita' (es: fallimento fornitore) e quindi il cliente finale si trova senza un contratto di vendita valido per cause indipendenti dalla sua volonta'.

Solo per i clienti finali non disalimentabili (es ospedali) il servizio puo' essere applicato anche in caso di situazioni di morosita' per i quali, conseguentemente, non sono applicabili gli strumenti finalizzati alla sospensione della fornitura.

Il fornitore di ultima istanza deve operare totalmente secondo quanto stabilito dall’Autorita'.

Il FUI entrante, entro 15 giorni dal subentro della fornitura, e' tenuto a darne comunicazione al cliente finale.
Dopo il subentro del FUI e' comunque garantita la facolta' al cliente finale di concludere un contratto di fornitura nel mercato libero secondo le modalita' previste dalla Deliberazione 138/04 e dal Codice di Rete Tipo per la Distribuzione gas o dal Codice di Rete di Trasporto.

Nell’ambito dell’erogazione del servizio di ultima istanza il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualita' commerciale e di tutela del consumatore adottata dall’autorita'.
I dati di ogni singolo PDR sono trasmessi al FUI dalla societa' di distribuzione o di trasporto competente per territorio.

La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dal fornitore di ultima istanza, secondo modalita' semplificate (con evidenza, per esempio, del codice Punto di fornitura (PDR), periodo di fatturazione, consumi); saranno utilizzati, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall’impresa di distribuzione o di trasporto e sara' garantita l’emissione di almeno una fattura per ciascun cliente servito ogni sei mesi.

Nel caso in cui i clienti titolari di PDR domestici, condomini domestici (con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno) o servizio pubblico, non paghino almeno una fattura, ovvero non versino la garanzia eventualmente richiesta (deposito cauzionale), il FUI puo' chiedere all’impresa di distribuzione di procedere con la sospensione della fornitura.
Il servizio di fornitura di ultima istanza opera solo in un limitato numero di situazioni.

I casi in cui non sussistono i requisiti per l’attivazione del servizio sono schematizzabili in modo seguente:

il punto di riconsegna non rientra tra quelli che hanno potenzialmente diritto al servizio di fornitura di ultima istanza (grandi clienti);
indipendentemente dalla tipologia del punto di riconsegna, la causa della risoluzione contrattuale non ne consente l’attivazione (la cessazione amministrativa e' stata richiesta con riferimento a motivi legati alla morosita').
Per la morosita' del settore gas, invece, e' stato adottato un sistema diverso.

L’Esercente che non riceve il pagamento delle proprie fatture, dopo una serie di solleciti e adempimenti formali di messa in mora, richiede l’interruzione della fornitura al gestore della rete (Distributore).

Se questi non riesce ad interrompere l’utenza perché il contatore e' ubicato in proprieta' privata, l’Esercente puo' chiedere il passaggio d’ufficio dell’utenza (cede il contratto) ai c.d. Servizi di Ultima Istanza (FUI e DEFAULT).

I consumatori finali che rientrano in questi casi dovrebbero essere disalimentati, tuttavia non sempre e' materialmente possibile realizzare la predetta disalimentazione, almeno contestualmente al termine da cui decorrono gli effetti della cessazione amministrativa.

Cio' nonostante, il cliente finale continua ad essere in condizione di prelevare materialmente gas dalla rete, senza averne piu' titolo.
Pertanto l’Autorita' ha istituito un ulteriore servizio.

Il servizio di default nasce nel 2012 per quanto riguarda le morosita' dei clienti finali. Viene attivato dal distributore territorialmente competente al verificarsi di alcune situazioni particolari, a seguito delle quali un cliente si trova senza fornitore, pur restando connesso alla rete e potendo percio' continuare a prelevare gas.

In tal caso la fornitura di gas viene trasferita ad un fornitore selezionato ogni anno attraverso gara per la gestione di tali casi (appunto il fornitore di default), che opera secondo quanto stabilito dall’Autorita', anche per quanto riguarda le condizioni economiche da applicare (che variano a seconda del motivo per cui e' stata attivata l’opzione in default).

Se per la fornitura e' stato attivato il servizio di default si riceve una lettera con cui la societa' comunica l’attivazione del servizio e le relative condizioni.

E’ importante sapere che tale servizio e' solo temporaneo e dura 6 mesi, o comunque fino a che non si sottoscrive un nuovo contratto per la fornitura di gas o non si richiede la disattivazione della fornitura o decorso il termine di 6 mesi dall’attivazione del servizio.

Pertanto, qualora vi siano utenti che si trovino in una delle condizioni suesposte, quelli elencati saranno gli strumenti che i fornitori utilizzeranno al fine di recuperare i loro crediti. Tali strumenti dovranno tuttavia essere necessariamente contemperati con il rispetto di quelle minime prescrizioni che la normativa impone a tutela degli utenti.
Fonte
indebitati.it/bollette-gas-luce-utenti-morosi/
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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