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Trattamento di fine rapporto in busta paga ad aprile – il modulo per la domanda al datore di lavoro

Ultimo Aggiornamento: 26/03/2015 11:37
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26/03/2015 11:37
 
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Quota

di Indebitati.it
Con lo stipendio di aprile 2015 sara' possibile ottenere il pagamento della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione. Di questa nuova opportunita' potranno beneficiare i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso la medesima azienda.

La domanda per richiedere il pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione potra' essere presentata a partire dal 3 aprile p.v., data in cui entrera' in vigore il decreto attuativo delle misure gia' previste nella legge di stabilita' 2015. Occorrera' solo compilare il modulo riportato di seguito e consegnarlo al datore di lavoro.

modulo per richiesta TFR in busta paga

Come accennato, a molti lavoratori dipendenti la quota maturanda del trattamento di fine rapporto verra' liquidata nelle competenze del mese di aprile 2015. Non sara' cosi', purtroppo, per coloro che prestano attivita' in aziende con meno di 50 dipendenti (queste ultime, infatti, accedono al finanziamento assistito da garanzia per reperire le necessarie risorse finanziarie). Pertanto, i lavoratori di aziende con meno di 50 dipendenti dovranno attendere il decorso di tre mesi dalla presentazione della domanda (in pratica vedranno la quota maturanda del trattamento di fine rapporto con lo stipendio di agosto, se presenteranno la domanda in aprile).

Possono accedere alla liquidazione mensile della la quota maturanda del trattamento di fine rapporto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto da almeno sei mesi. Restano esclusi:

i domestici;
gli agricoli;
i dipendenti per cui la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR presso soggetti terzi;
i dipendenti da datori sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento attestato;
i dipendenti da datori per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga (solo per quelli in forza all’unita' produttiva interessata);
i dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.
Possono esercitare l’opzione, anche coloro che, iscritti alle forme pensionistiche complementari, conferiscono a queste il TFR maturando, senza dover interrompere la partecipazione al fondo pensione.

L’opzione, cosi' esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Ai fini IRPEF, la quota maturanda del trattamento di fine rapporto e' assoggettata a tassazione ordinaria e non e' imponibile ai fini previdenziali. Non rileva ai fini della tassazione separata, né per la verifica dei limiti di reddito complessivo.

fonte
indebitati.it/tfr-in-busta-paga-da-aprile-2015/

ps
per scaricare il modulo cliccare sul link della fonte
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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