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Pignoramento presso terzi – a cosa va incontro il terzo che rende dichiarazione reticente

Ultimo Aggiornamento: 20/03/2015 21:35
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20/03/2015 21:35
 
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di Indebitati.it
il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa, la quale si perfeziona con la dichiarazione positiva del terzo, fornendo essa al giudice dell’esecuzione le informazioni necessarie per provvederne all’assegnazione al pignorante.

Infatti, nella procedura esecutiva presso terzi, l’accertamento dell’appartenenza del credito deve poggiare sulla dichiarazione con la quale il terzo specifica di quali cose o di quali somme e’ debitore o si trova in possesso.

Tuttavia, nel processo di esecuzione forzata con espropriazione presso terzi sono parti necessarie solo i creditori ed il debitore esecutato, mentre il terzo pignorato non e’ il soggetto passivo dell’esecuzione, restando estraneo ad essa in quanto chiamato unicamente a rendere la dichiarazione di cui appena abbiamo detto. Se destinatario degli effetti passivi del titolo esecutivo e’ il debitore esecutato, il terzo e’ coinvolto solo di riflesso per la sua qualita’ di debitore del debitore, ovvero per il suo dovere di prestazione verso il titolare del credito.

Per questa ragione, nel caso di dichiarazione reticente che abbia favorito il debitore arrecando pregiudizio al creditore istante, a carico del terzo sussiste non la responsabilita’ processuale aggravata (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualita’ di parte), ma la responsabilita’ per illecito consistente nella violazione del dovere di collaborazione nell’interesse della giustizia, quale ausiliario del giudice (violazione alla quale consegue solo una sanzione civile).

In questi termini si e' espressa, fra l’altro, la Corte di cassazione nella sentenza 4380/15.
fonte
indebitati.it/pignoramento-presso-terzi-quando-terzo-rende-dichiarazione-re...
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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