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Assegni - i termini di presentazione hanno efficacia solo per un eventuale ordine di revoca del pagamento

Ultimo Aggiornamento: 08/03/2015 09:05
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08/03/2015 09:05
 
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di Indebitati.it

L’assegno, se portato all’incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall’ufficio postale. Il termine di presentazione e':

8 giorni, se l’assegno e' pagabile nello stesso comune in cui e' emesso;
15 giorni, se l’assegno e' pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
20 giorni, se l’assegno e' pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
60 giorni, se l’assegno e' pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente.
Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione.

Colui che emette l’assegno (traente) puo' dare ordine alla banca o all’ufficio postale di non pagarlo (revoca del pagamento) se portato all’incasso una volta che siano decorsi i termini di presentazione.

Il superamento del termine di presentazione, dunque, ha effetto solo relativamente alla facolta' di colui che lo ha emesso di impartire alla banca o all’ufficio postale, con effetto vincolante, l’ordine di non pagare l’assegno.

La norma ha la funzione di consentire a chi emette l’assegno, una volta scaduto il termine di presentazione, di riacquistare la liberta’ di disporre dell’importo indicato nel modulo. Tanto e' vero che se, dopo la scadenza dei termini di presentazione dell’assegno ed in conseguenza di un preciso ordine di revoca del pagamento impartito dal traente, la banca (o l’ufficio postale) paga comunque l’assegno presentato all’incasso, il traente puo' eccepire la responsabilita' del trattario (la banca o Poste italiane) per non avergli consentito la piena liberta' di disporre della provvista giacente sul conto corrente (Cassazione sentenza numero 23077/13).

Conseguenze del mancato pagamento di un assegno - iscrizione in cai protesto ed azione esecutiva


Il nominativo di colui che emette un assegno privo di copertura (assegno scoperto) puo' essere inserito nel Registro Informatico dei Protestati (RIP) e deve essere sempre segnalato in CAI (Centrale di Allarme Interbancaria); anche se portato all’incasso dopo i termini di presentazione, in mancanza di un ordine vincolante, per la banca o per l’ufficio postale, di revoca del pagamento (Cassazione sentenza numero 15266/14).

Dunque, un assegno non pagato non e' protestabile e non puo' essere segnalato in CAI se e solo se portato all’incasso dopo la scadenza dei termini di presentazione ed in presenza di un ordine vincolante, impartito espressamente da chi lo ha emesso, di revoca del pagamento.

L’assegno non pagato, sia perché portato all’incasso (prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione) e risultato scoperto o perché portato all’incasso dopo la scadenza dei termini di presentazione e risultato oggetto di revoca di pagamento, costituisce sempre un titolo esecutivo. Il creditore puo', sulla base della sola attestazione di mancato pagamento prodotta dalla banca o dall’ufficio postale, notificare a colui che lo ha emesso un atto di precetto e procedere a pignoramento dei beni di cui il debitore dispone (immobili, stipendi o pensioni, conti correnti).

E’ sufficiente, allo scopo, la dichiarazione, apposta sul modulo, attestante che l’assegno e’ stato presentato in tempo utile e non pagato per mancanza di disponibilita' in conto corrente (la provvista).

Assegno scoperto - c'è sempre l'obbligo di iscrizione in cai ma il protesto è facoltativo in particolari circostanze


Abbiamo affermato che il nominativo di colui che emette un assegno privo di copertura (assegno scoperto) puo' essere inserito nel Registro Informatico dei Protestati (RIP). Perche' il protesto di un assegno scoperto e' stato indicato come una facolta' della banca o dell’ufficio postale e non come un obbligo, a differenza di quanto avviene per la segnalazione in CAI?

A tale proposito va ricordato che un assegno di importo pari o superiore a mille euro, per quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio, non puo' essere girato. Pertanto, solo gli assegni di importo inferiore ai mille euro possono avere dei giranti e la funzione del protesto e' soprattutto quella di consentire al portatore di un assegno girato, risultato poi scoperto all’incasso, di agire con azione esecutiva nei confronti del girante (azione di regresso) qualora fosse ritenuto piu' solvibile del traente.

Secondo il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione numero 2567/13) a differenza della pubblicazione nel registro informatico dei protesti (RIP), che ha come uniche finalita' quella di dare notizia del mancato pagamento del titolo nonche' di consentire l’azione di regresso nei confronti di eventuali giranti, la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni e' diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della revoca di sistema che – aggiungendosi a quella di carattere pecuniario, irrogata dal Prefetto comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di ogni autorizzazione all’emissione di assegni, nonché il divieto, per qualunque banca e ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Tali misure comportano il temporaneo allontanamento del debitore inadempiente dal sistema bancario e, dunque, l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente e' ben piu' grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare, in assenza di giranti, solo sul piano della reputazione creditizia.

La potenziale idoneita' della segnalazione in CAI ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non puo' pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilita' maggiore, estesa all’intera collettivita'. E deve pertanto concludersi che l’omissione della levata del protesto da parte della banca o dell’ufficio postale, in caso di mancata copertura dell’assegno e in assenza di giranti, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, non possa essere ritenuta lesiva degli interessi del beneficiario e come tale illegittima.

Dunque, la banca (o l’ufficio postale) puo' rinunciare al protesto quando l’assegno risultato scoperto e' non trasferibile oppure e' trasferibile ma non ci sono giranti.

Anzi, la clausola “senza spese e senza protesto” inserita sull’assegno dal traente, ed evidentemente accettata dai successivi prenditori del titolo, rappresenta una indicazione alla banca (o all’ufficio postale) di non procedere comunque al protesto dell’assegno per mancanza di copertura, anche in presenza di giranti.

Iscrizione in cai - la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni può durare più di sei mesi

Com’e' noto, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di provvista, la banca iscrive il nominativo del traente (chi ha emesso l’assegno) nell’archivio CAI. L’iscrizione e’ effettuata quando siano inutilmente trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento.

Infatti, proprio in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione in CAI, la legge accorda al debitore il beneficio di procedere al pagamento tardivo versando al creditore:

l’importo indicato sul modulo dell’assegno (importo facciale);
il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’assegno a titolo di penale;
gli interessi legali calcolati, in base all’anno civile (365 giorni), sull’importo dell’assegno per il periodo intercorrente tra la data di presentazione del titolo al pagamento e la data di costituzione del deposito;
le eventuali spese di protesto.
L’iscrizione nell’archivio CAI determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo' essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio.

La revoca comporta anche il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Purtroppo, pero', di solito la cosa non finisce qui: il Prefetto, infatti, in relazione all’importo dell’assegno e ad eventuali recidive, applica ulteriori sanzioni pecuniarie ed accessorie, di cui decide l’entita'. In particolare una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a circa tremila euro che, nel caso in cui l’importo facciale dell’assegno superi i 10 mila 329 euro (nonché in tutti i casi di reiterazione) puo' anche arrivare ad oltre seimila euro. C’e' poi una sanzione accessoria consistente nell’ulteriore divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni.

Quando invece l’importo dell’assegno scoperto (o di piu’ assegni scoperti emessi in tempi ravvicinati) supera i 51 mila e 645 euro, allora scattano sanzioni accessorie piu’ pesanti (quali l’interdizione all’esercizio dell’attivita’ professionale) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni. In caso di reiterazione dell’illecito amministrativo puo’ scattare anche la reclusione da sei mesi a tre anni.
Fonte
indebitati.it/assegni-scoperti-revoca-pagamento-protesto-iscrizi...
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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