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Nulla la cartella di pagamento con motivazione generica

Ultimo Aggiornamento: 04/03/2015 09:10
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04/03/2015 09:10
 
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di Indebitati.it
La cartella esattoriale finalizzata al recupero delle imposte non dichiarate e quindi non versate all’Agenzia delle Entrate deve essere accompagnata da una adeguata e specifica motivazione in tutta la fase del contenzioso, pena la nullita' della pretesa.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 374/2015, la quale ricorda che la cartella esattoriale non necessita di una specifica motivazione solo quando finalizzata al recupero di imposte dichiarate e non versate, come gia' stabilito da precedenti sentenze della Cassazione (n. 27098/13, n. 27140/11, n. 9224/11).

Con la pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, intervenendo sulla nota questione dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati al contribuente dall’Agenzia delle entrate o dal Concessionario della riscossione, hanno affermato che la cartella di pagamento e' nulla, qualora non sia possibile verificare l’iter logico-giuridico su cui essa si basa, in quanto l’equivocita' della motivazione finisce per rendere la cartella di pagamento ‘inammissibilmente generica’ e, quindi, utilizzabile per qualsiasi fattispecie.

Cio', in considerazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente – peraltro significativamente intitolato, come rilevato dalla stessa Suprema Corte, ”Chiarezza e motivazione degli atti” -, il quale statuisce che “gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

La soluzione cui pervengono i Giudici di Piazza Cavour consolida quel filone giurisprudenziale secondo cui e' nulla la cartella di pagamento la cui motivazione sia equivoca (rectius, generica) e, quindi, tale da non consentire al contribuente la verifica dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione finanziaria.

Invero, la cartella di pagamento, quale tipico provvedimento esplicativo della volonta' dell’Amministrazione finanziaria, e' destinata ad incidere in via immediata ed unilaterale sulla sfera giuridica di un soggetto privato e, come tale, e' necessario, ex lege, che la medesima sia dotata del contenuto motivazionale atto a fornire e garantire l’intelligibilita' della pretesa tributaria, al fine di rendere edotto il contribuente dei motivi di fatto e di diritto, in base ai quali l’Ufficio ha avanzato la pretesa tributaria, cosi' come previsto dall’art. 3, della Legge n. 241 del 1990.

Alla luce dei suesposti principi, appare dunque evidente come l’obbligo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione finanziaria sia ineludibile e, soprattutto, non surrogabile da una generica, quanto equivoca, motivazione, nel pieno rispetto del diritto di difesa del contribuente, che e' costituzionalmente garantito dall’art. 24.”
Fonte
indebitati.it/nulla-cartella-pagamento-con-motivazione-g...
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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