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Opposizione agli atti esecutivi » termine per il terzo

Ultimo Aggiornamento: 05/06/2014 20:48
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05/06/2014 20:48
 
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In tema di opposizione agli atti esecutivi vale il principio secondo il quale il momento del compimento dell’atto dal quale decorre il termine perentorio di venti giorni per la proposizione dell’opposizione, coincide con il momento in cui l’esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone.

Ora, è pur vero che le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi. Tuttavia, va ricordato che la normativa vigente non prevede l’obbligo del terzo a comparire davanti al giudice dell’esecuzione se non per il pignoramento di stipendi, pensioni ed altri crediti di lavoro.

Ed invero non è pensabile che il termine per l’impugnazione di un provvedimento che coinvolge comunque la posizione giuridica del terzo cominci a decorrere nei confronti del medesimo da un evento del quale egli non abbia la legale conoscenza, come può essere la data dell’udienza in cui viene emessa l’ordinanza di assegnazione, alla quale il terzo non è tenuto, per legge, a partecipare.

Peraltro, ove venga emessa un’ordinanza di assegnazione, è evidente interesse del creditore a comunicarla al più presto al terzo, onde garantirsi che questi paghi a lui e non al debitore.

Qualora poi, per una qualsiasi ragione, ciò non dovesse avvenire, si pone il problema di bilanciare due esigenze tra loro contrapposte ed entrambe meritevoli di tutela: da un lato, quella di garantire stabilità nel più breve tempo possibile ai provvedimenti emessi in fase di esecuzione; dall’altro, quella di evitare che il diritto del terzo possa essere a sua insaputa sacrificato, non consentendogli di contestare (con l’apposito strumento dell’opposizione agli atti esecutivi) il provvedimento di assegnazione nei termini stabiliti dalla legge.

Pertanto in tema di espropriazione forzata presso terzi, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è previsto l’obbligo del terzo a comparire (pignoramento stipendi, pensioni ed altri crediti di lavoro al fine di relazionare il giudice di quali cose o di quali somme egli è debitore del debitore) il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, avverso l’ordinanza di assegnazione, decorre dal momento in cui il terzo ne abbia legale conoscenza, tramite comunicazione da parte del creditore, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso.

Così hanno deciso i giudici di legittimità nella sentenza numero 11642 del 26 maggio 2014.

Tratto da
indebitati.it/opposizione-atti-esecutivi-termine-per-terzo/
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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