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Successione: eredità e minori » il vademecum

Ultimo Aggiornamento: 21/05/2014 17:05
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21/05/2014 17:05
 
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In tema di eredità è bene sapere che l’apertura di una successione, a favore di un minore, comporta l’adempimento di alcuni obblighi di legge entro determinati termini. Scopriamo quali nel proseguimento dell’articolo.

Quando si apre una successione e un minore diventa il ricevente dell’eredità, si ritiene comunemente che le pratiche a carico di quest’ultimo per entrare in possesso dei beni ereditari si complichino enormemente.

Il fatto è che, per divenire erede, il minore non può semplicemente impadronirsi dei beni del defunto comportandosi, di fatto, come se fossero diventati suoi a tutti gli effetti, ma deve per forza compiere un atto espresso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

Il beneficio d’inventario per i minori che ricevono l’eredità
Il beneficio di inventario consente all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto.

Il beneficio di inventario è un istituto che consente all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto (articolo 490 del Codice civile).

Questo istituto è opportuno nei casi in cui l’erede (o meglio il “chiamato” all’eredità) non sappia, al momento dell’apertura della successione, l’esatto ammontare dei debiti e dei crediti del defunto.

Se, infatti, i debiti si rivelassero superiori al valore dell’eredità, l’erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, risponderebbe dei debiti del defunto anche con i suoi beni personali.

Se invece si è avvalso del beneficio di inventario, garantirà il pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente con il patrimonio del de cuius. All’estinzione del pagamento di questi, l’erede potrà acquisire l’eventuale asse patrimoniale residuo.

Pertanto, con il beneficio di inventario l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

La legge di regola lascia libero il chiamato all’eredità di scegliere se accettarla o meno con beneficio d’inventario: per alcune categorie di persone però, fra cui i minori, ritenuti maggiormente bisognosi di protezione, la legge impone agli stessi di accettare l’eredità solo con il beneficio d’inventario. La ragione sta nella particolare protezione per il loro patrimonio che tale meccanismo garantisce.

Il codice civile, agli artt. 485 e 487 c.c., prevede diversi termini per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario a seconda che il delato sia o non sia nel possesso dei beni dell’eredità.

Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari (è la situazione più frequente: si pensi al coniuge o a un figlio conviventi), l’inventario va redatto entro tre mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Se, invece, il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni, può fare la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario finché non è prescritto il termine per accettarla.

Fatta la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, ha tre mesi di tempo prorogabili per redigere l’inventario altrimenti si considera erede puro e semplice.

Comunque, a differenza di chi decide spontaneamente di accettare un’eredità con beneficio d’inventario per il minore chiamato all’eredità è scongiurato il pericolo di incorrere nella decadenza dal beneficio d’inventario, ossia di rimanere erede senza il beneficio della responsabilità limitata.

Quest’ultimo infatti potrà decidere di accettare l’eredità entro il termine decennale di prescrizione avendo cura di redigere l’inventario entro un anno a partire dal raggiungimento della maggiore età.
Per poter accettare l’eredità il minore ha bisogno di essere specificamente autorizzato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale del proprio domicilio.

Pertanto i suoi genitori dovranno presentare a quest’ultimo un apposito ricorso in cui esporre la circostanza della successione e della possibilità per il minore di diventare erede, nonché gli eventuali vantaggi, anche patrimoniali, che deriverebbero a quest’ultimo dall’acquisto dell’eredità.

Soltanto una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale essi potranno presentarsi innanzi al Notaio o al Cancelliere del Tribunale per compiere l’atto di accettazione in nome e per conto del figlio nonché per dare avvio all’inventario dei beni del defunto.

In caso di successione, quando un minore è chiamato all’eredità, se accetta deve farlo obbligatoriamente con la procedura del beneficio d’inventario.

Oltre all’atto di accettazione dell’eredità, quindi, deve anche redigere l’inventario dei beni del defunto, nonché essere preventivamente autorizzato dal Giudice Tutelare.

Mentre per stipulare l’atto di accettazione egli ha tempo fino a dieci anni dalla morte del defunto, per redigere l’inventario si può aspettare non oltre il compimento del diciannovesimo anno di età pena la perdita del beneficio d’inventario e l’estensione della responsabilità per i debiti del defunto al proprio patrimonio personale.

Identico termine vige per la presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di successione.

Tratto da

indebitati.it/eredita-minori-vademecum/
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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