di Indebitati.it
E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimita' il principio in ragione del quale il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilita' di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, puo' essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.
L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata e' una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) , ed e' altresi' soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Cosi' hanno deciso i giudici della Corte di cassazione, redigendo la sentenza 13215/15.
fonte
indebitati.it/risarcimento-danni-fermo-tecnico/