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Come possono ottenere l'assegno sociale per l'anno 2015 i cittadini/contribuenti in difficoltà economica

Ultimo Aggiornamento: 24/02/2015 10:04
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24/02/2015 10:04
 
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di Indebitati.it
I cittadini/contribuenti che si trovino in difficolta' economica possono accedere, qualora posseggano i requisiti, al beneficio dell’assegno sociale per il 2015.

Come accennato, l’assegno sociale e' una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge.

Il diritto alla prestazione e' accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati: inoltre, non e' reversibile ai familiari superstiti ed e' assolutamente non esportabile, pertanto non puo' essere erogato all’estero.

Vediamo quali sono i requisiti per accedervi nel 2015.

I caratteri generali dell'assegno sociale

Come chiarito nel paragrafo precedente, l’assegno sociale e' una prestazione assistenziale, cioe' una prestazione economica che non si basa, come le altre pensioni, sui contributi versati. Si tratta, quindi, di una provvidenza economica pensata per le persone anziane a basso reddito.

L’assegno sociale non e' da confondersi con l’assegno mensile, poiché quest’ultimo viene concesso agli invalidi civili di eta' compresa tra i 18 e i 65, mentre l’assegno sociale viene percepito dalle persone maggiori di 65 anni e 3 mesi. Tanto e' vero che l’invalido che percepisce l’assegno mensile, al compimento dei 65 anni e 3 mesi, percepira' l’assegno sociale, sempre che abbia i requisiti previsti.

L’assegno sociale, che dal 1995 sostituisce la vecchia pensione sociale, e' una prestazione assistenziale, cioe' una prestazione economica che non si basa, come le altre pensioni, sui contributi versati. Si tratta, quindi, di una provvidenza economica pensata per le persone anziane a basso reddito.

La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente, quindi l’assegno sociale e' sempre pagato con carattere di provvisorieta' sulla base del reddito presunto. Nell’anno successivo l’INPS opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. L’assegno sociale non e' soggetto a Irpef e non si trasmette agli eredi dopo la morte del titolare.

Che cos'è l'assegno sociale nel dettaglio

L’assegno sociale e' una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione e' accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L’assegno sociale e' concesso con carattere di provvisorieta' e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non e' reversibile ai familiari superstiti ed e' non esportabile, pertanto non puo' essere erogato all’estero.

Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L’assegno sociale non e' soggetto a trattenute Irpef.

I requisiti che devono possedere i richiedenti per usufruire dell'assegno sociale 2015

Vi elenchiamo quali sono i requisiti che devono possedere i cittadini/contribuenti richiedenti per usufruire del beneficio dell’assegno sociale.

Per ottenere l’assegno e' necessario avere i seguenti requisiti:

65 anni e 3 mesi di eta';
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari: titolarita' del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

La domanda da presentare per ottenere l'assegno sociale nel 2015


La domanda per ottenere l’assegno sociale nel 2015 puo' essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno canali che elencheremo di seguito.

La domanda puo' essere presentata tramite:

web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto
telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
patronati e intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Quanto occorre per ricevere l'assegno sociale ed a quanto ammonta il corrispettivo

Quanto tempo occorre, una volta presentata la domanda, per ricevere l’assegno sociale e quale e' l’entita' della somma.

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti; previsti dalla legge.

La misura massima dell’assegno e' pari a 448,52 euro per 13 mensilita' e per l’anno 2015 il limite di reddito e' pari ad 5.830,76 euro annui.

Hanno diritto all’assegno in misura intera:

i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:

i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.

Il calcolo dei redditi per l'attribuzione dell'assegno sociale nel 2015

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge: vediamo come funziona.

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge come di seguito indicati:

redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
redditi esenti da imposta;
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e societa' per azioni; etc.);
redditi di terreni e fabbricati;
pensioni di guerra;
rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
pensioni dirette erogate da Stati esteri;
pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:

i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
il reddito della casa di abitazione;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
le indennita' di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennita' di comunicazione per i sordi;
assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.

Il conto in banca troppo elevato del richiedente può determinare il diniego al beneficio dell'assegno sociale

Come ampiamente chiarito, a chi abbia compiuto 65 anni, sia sprovvisto di reddito, ovvero percepisca un reddito di importo inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla legge, e' corrisposto un assegno denominato assegno sociale.

Ribadiamo ancora una volta , l’assegno sociale non e' gravato da imposte, non e' reversibile ai familiari superstiti, non e' cedibile, non e' sequestrabile e non e' pignorabile.

Alla verifica dei requisiti necessari per fruire dell’assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati). Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 13577 del 30 maggio 2013, sembra avere introdotto un ulteriore criterio, che seppure non finalizzato a modificare l’assetto dei requisiti di accesso al beneficio, peraltro fissati per legge, puo', tuttavia, individuare una serie di indicatori del tenore di vita che possono determinare il diniego a percepire l’assegno sociale.

I parametri utilizzati per la valutazione vanno dall’entita' del deposito bancario e degli investimenti in titoli mobiliari, alla possibilita' di sostenere un canone di locazione per la propria abitazione, senza escludere l’eventuale contributo economico mensile erogato da un figlio.

Secondo i giudici di piazza Cavour, una tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali e' consentita dalla norma di legge secondo la quale alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di qualsiasi natura. E, d’altra parte, aggiungono gli ermellini, in tema di assegno sociale, l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, secondo i rigorosi criteri previsti dalla legge, spetta al soggetto che ne fa istanza.

Insomma, nel caso specifico sottoposto al giudizio di legittimita', i giudici di merito erano arrivati alla conclusione che il richiedente che dispone in conto corrente di una somma rilevante, frutto della vendita di un immobile e che vive in una casa per la quale e' in grado di pagare un canone di locazione abbastanza elevato, non prova una condizione di disagio o di bisogno, anzi dimostra l’esistenza di una situazione di benessere, tale da non giustificare la prestazione richiesta all’INPS. E la Corte di Cassazione non ha ritenuto di censurare questo ragionamento.

L'assegno sociale non può essere sottoposto a pignoramento

Per l’assegno sociale sussiste la piu' totale impignorabilita' a parere dei giudici della Corte di Cassazione.

Gli importi erogati dall’INPS a titolo di assegno sociale non sono pignorabili in ragione del loro carattere assistenziale.

L’assegno sociale (o pensione sociale) e’ una prestazione riconosciuta ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, con un un reddito basso o pari a zero.

La giurisprudenza di legittimita’ e concorde nel ritenere l’importo erogato con l’assegno sociale come livello soglia di impignorabilita’ della pensione di vecchiaia o di anzianita’.

In altre parole, che possa essere disposto il pignoramento della pensione di vecchiaia o di anzianita’ solo nella misura di un quinto della quota netta mensile che va ad eccedere l’assegno sociale (pensione sociale).
Fonte
indebitati.it/come-ottenere-lassegno-sociale/9/
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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