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I requisiti per chiedere la ristrutturazione del debito ed ottenere l'esdebitazione

Ultimo Aggiornamento: 03/02/2015 12:51
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03/02/2015 12:51
 
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Molti debitori, pur avendo la volonta' di mettere disposizione dei creditori l’intero patrimonio e le risorse reddituali non strettamente connesse alla sopravvivenza del proprio nucleo familiare, non possono liberarsi dei debiti accumulati nel tempo. Peraltro, le azioni esecutive avviate nei confronti del debitore sovraindebitato risultano, quasi sempre, inefficienti in termini di realizzo e di rimborso dei creditori.

La legge, oggi, offre a tutti i debitori l’opportunita' di sottoporre al giudice un piano di risanamento (ristrutturazione) del debito.

Presupposto per l’omologazione del piano di ristrutturazione e' che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che non abbia colposamente determinato la propria situazione di sovraindebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali. Il debitore, inoltre, non deve aver operato in frode o in danno dei creditori con atti quali donazioni, vendite fittizie di immobili o trasferimenti a terzi di somme in conto corrente senza giustificato motivo.

L’approvazione ed il rispetto del piano di ristrutturazione comportano il rimborso parziale dei debiti (nei limiti del possibile in rapporto al patrimonio e ai redditi del debitore) nonché la liberazione dai debiti residui non rimborsati.

Anche un imprenditore puo' chiedere di essere ammesso al beneficio, purché egli sia “non fallibile”, ovvero possegga i seguenti requisiti:

abbia avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di ristrutturazione del debito o dall’inizio dell’attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
abbia realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila
abbia un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
In un quinquennio la richiesta di ristrutturazione del debito puo' essere presentata una ed una sola volta.

Ristrutturazione del debito - come si avvia la procedura


La proposta di ristrutturazione del debito va depositata presso il Tribunale in cui il debitore ha la residenza ovvero la sede. Il debitore deve altresi' allegare la documentazione seguente:

l’elenco di tutti i creditori, con il dettaglio puntuale delle somme dovute a ciascuno;
l’inventario dei beni di proprieta' del debitore, nonché l’indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
le eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo di cui soffra il debitore, ovvero all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;
le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio;
la lista delle spese ritenute irrinunciabili e necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia, con le allegate certificazioni anagrafiche che attestino la composizione del nucleo familiare;
le scritture contabili relative agli ultimi tre esercizi, con la dichiarazione di conformita' all’originale, qualora il debitore abbia svolto attivita' d’impresa.
Dalla documentazione prodotta deve emergere la sussistenza di uno stato di sovraindebitamento, cioe' di un perdurante squilibrio tra l’esposizione debitoria e il patrimonio del debitore, congiunta ad una manifesta incapacita' di rimborsare, con il proprio reddito, i debiti accumulati.

La proposta di ristrutturazione del debito consiste nell’elaborazione di un piano di rientro che preveda la liquidazione del patrimonio del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori. Nel caso in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire l’attuabilita' del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' soggetti terzi (fideiussori) che acconsentono al conferimento, anche in garanzia, dei redditi o beni sufficienti per la realizzazione del piano di ristrutturazione.

I debiti esclusi dalla possibilità di rimborso parziale per i quali è prevista solo una dilazione

Sono esclusi dalla possibilita' di rimborso parziale, i crediti relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto, alle ritenute operate e non versate, ai contributi dovuti per le forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Il piano di ristrutturazione deve prevedere il loro integrale rimborso, anche attraverso una dilazione.

Analogo discorso vale per i crediti alimentari risultanti da provvedimenti dell’Autorita' giudiziaria e vantati nei confronti del debitore. Costituiscono crediti alimentari gli assegni periodici dovuti dal debitore al coniuge, ai figli e ad altri familiari.

Anche per i crediti muniti di privilegio (retribuzioni, erogazione del trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali dovutie ai lavoratori dipendenti) pegno o ipoteca, il piano di ristrutturazione del debito deve prevedere il rimborso integrale. Tuttavia, i crediti garantiti da pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione, come attestato dall’organismo di composizione della crisi.

Come procedere alla redazione del piano di ristrutturazione - il ruolo degli organismi di composizione delle crisi (occ)

Il debitore, per elaborare il piano di ristrutturazione del debito da presentare all’omologazione giudiziale, puo' chiedere supporto ad uno agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) con sede nel circondario del Tribunale competente per territorio ed iscritto nell’apposito Registro istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Al momento del conferimento dell’incarico, l’organismo deve comunicare al debitore il grado di complessita' dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico. La misura del compenso e’ previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attivita' tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il piano di ristrutturazione non ha carattere negoziale, in quanto per la sua omologazione, da parte del giudice, non occorre il consenso dei creditori (come avviene per il concordato preventivo dove e' necessaria l’adesione di almeno il 60% dei creditori). A garanzia dell’interesse di questi ultimi, pertanto, l’organismo di composizione della crisi a cui il debitore si rivolge, deve allegare alla proposta di ristrutturazione del debito anche una relazione particolareggiata contenente:

l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
l’esposizione delle ragioni dell’incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai Creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il piano di ristrutturazione del debito deve prevedere i termini e le modalita' di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalita' per l’eventuale liquidazione dei beni; deve altresi' garantire “la par condicio” fra i creditori, fermo restando il principio che i titolari di crediti impignorabili, privilegiati, tributari e contributivi debbano essere soddisfatti integralmente.

Nel caso in cui per la soddisfazione dei crediti debbano essere impiegati beni gia' sottoposti a pignoramento, il giudice, su proposta dell’OCC, nomina un liquidatore con potere di disporre, in via esclusiva, dei beni e delle somme incassate.

Verificata la fattibilita' del piano e l’idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili (tipicamente quelli alimentari) e di quelli privilegiati, nonché di IVA, e contributi previdenziali, il giudice, quando esclude che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o, abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita'.
indebitati.it/piano-ristrutturazione-debiti-rimborso-parziale-esdebita...
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"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
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