È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!





Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Le nuove indennità di disoccupazione introdotte con il jobs act » naspi diss-coll ed asdi

Ultimo Aggiornamento: 21/03/2015 18:01
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 2.778
Sesso: Maschile
21/03/2015 18:01
 
Email
 
Scheda Utente
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota

di Indebitati.it
A partire dalla data del 1 maggio 2015, entreranno in vigore le nuove indennita' di disoccupazione introdotte con la riforma del Jobs Act: vi raccontiamo la Naspi, l’ASDI e la DIS-COLL.

Con il Jobs Act, che sta ufficialmente per entrare in vigore, cambieranno radicalmente, oltre alle nuove disciplina sui contratti, le discipline delle indennita' di disoccupazione.

Infatti, le nuove indennita', come la Naspi e la Dis-Coll, hanno rivoluzionato l’impianto delle concessioni statali ai lavoratori che vedono interrompersi il rapporto di lavoro.

La novita' piu' eclatante della riforma, comunque, e' quella di aver introdotto, per la prima volta, un assegno di disoccupazione rivolto anche ai precari e ai lavoratori cosiddetti atipici.

Dunque, in sostanza, Tra Naspi, ASDI e DIS-COLL e' tempo di novita' nel settore degli ammortizzatori sociali e delle indennita' di disoccupazione in vigore dal 1 maggio 2015.

Ma cosa sono, chi puo' beneficiarne e quanto durano queste indennita'? Cerchiamo di capirlo con una scheda sintetica.

Le nuove indennità di disoccupazione in linea generale
Naspi, ASDI e DIS-COLL: cosa c’e' da sapere, in termini generici, su queste nuove indennita' di disoccupazione che entreranno in vigore a partire dal 1 maggio 2015.

Le indennita' di disoccupazione fin ora vigenti, ovvero Aspi e mini-Aspi, andranno in soffitta tra poco piu' di due mesi, lasciando spazio alla Naspi, che secondo le stime del governo assicurera' un sostegno a 1,5 milioni di disoccupati nel 2015.

Inoltre, a decorrere dal 1 maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI.

Infine, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, anche qui In via sperimentale per il 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

Ma quali sono i requisiti, come si accede al beneficio e quanto spetta a chi fruira' di queste indennita'? Vediamolo nei prossimi paragrafi uno per uno.

La nuova indennità di disoccupazione naspi
Analizziamo, nel dettaglio, la Naspi, istituto sostitutivo dell’Aspi, alla luce degli ultimi dettagli operativi.

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) dovrebbe riguardare gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. È un’indennita' mensile per sostenere il reddito di chi abbia perduto involontariamente il lavoro.

I destinatari sono i lavoratori dipendenti (esclusi quelli a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni). Restano inoltre esclusi (cosi' come gia' era stato per l’ASPI) gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (OTD/OTI), per i quali rimane ancora in vigore la vecchia disciplina normativa.

Per quanto riguarda i requisiti per il diritto, il lavoratore deve aver perduto involontariamente la propria occupazione e possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

essere in stato di disoccupazione;
possa far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
possa far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASPI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissione per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, come modificato dal c. 40 dell’art. 1 della Legge n. 92/2012).

La prestazione e' rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.
Se la retribuzione mensile e' pari o inferiore a € 1195/mensili (importo relativo al 2015, rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat), l’indennita' mensile e' pari al 75% della retribuzione.

Qualora la retribuzione mensile superi detto importo, l’indennita' e' pari al 75% della retribuzione, incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso l’importo massimo mensile non puo' superare a € 1.300 (rivalutabili annualmente in base all’indice Istat).

L’indennita' si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.

Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASPI e' allineata a quella della generalita' dei lavoratori.

La NASPI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Si noti che ai fini del calcolo non si computano i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2017, la durata massima sara' di 78 settimane (cioe' un anno e sei mesi).

La domanda va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASPI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’erogazione della prestazione e' sempre condizionata dal permanere delle seguenti condizioni:

regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale;
ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo.
Il lavoratore avente diritto alla NASPI che avvii un’attivita' di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale, o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, puo' richiedere la liquidazione anticipata (in unica soluzione) dell’importo del trattamento che gli spetta e che ancora non gli e' stato erogato.

In questo caso non viene accreditata contribuzione figurativa e non si ha diritto agli assegni familiari (che invece possono eventualmente spettare, in base al reddito, durante l’erogazione della NASPI).

La domanda per l’anticipazione va presentata a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attivita' autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Qualora, prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la NASPI, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, dovra' restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Qualora il lavoratore in corso di fruizione della NASPI instauri un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato), si verificano le seguenti situazioni:

Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro (o l’utilizzatore in caso di contratto di somministrazione), siano diversi dal datore di lavoro o l’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI e non vi siano rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la NASPI, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennita' o, se antecedente, la fine dell’anno), qualora comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Se il lavoratore intraprende un’attivita' di lavoro autonomo o di impresa individuale da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La prestazione e' ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attivita' e la data in cui termina i l periodo di godimento dell’indennita' o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione e' ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora il lavoratore sia esentato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e' tenuto a presentare all’INPS un’apposita auto-dichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. In caso di mancata presentazione andra' restituita la NASPI percepita dall’inizio dell’attivita' autonoma.
Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI qualora:

Perda lo stato di disoccupazione
Inizi un’attivita' di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni previste (e descritte nel paragrafo precedente)
Raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
Acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidita' (a meno che non opti per la NASPI)
Violi le regole relative alle iniziative lavorative, ai percorsi di riqualificazione.
La contribuzione figurativa accreditata e' rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi (e non) e delle mensilita' aggiuntive entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione NASPI.

Le retribuzioni computate come sopra indicato, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni (per non danneggiare l’importo della pensione del lavoratore). Rimane salvo il computo dell’anzianita' contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati per determinare la retribuzione pensionabile.

In caso di svolgimento contemporaneo di lavoro subordinato la contribuzione relativa all’IVS non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione prestazioni temporanee.

In caso di svolgimento contemporaneo di lavoro autonomo (con limiti di reddito tali da consentire il mantenimento dello stato di disoccupazione), la contribuzione relativa all’attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione prestazioni temporanee.

La nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori diss-coll
Tutto cio' che il contribuente deve conoscere sulla nuova indennita' di disoccupazione per i collaboratori, detta Diss-Coll.

DIS COLL, cosa vuol dire? L’acronimo sta per Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed e' istituita dall ‘art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act.

Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso dal contratto da parte del lavoratore) verificatisi nel corso del 2015. Viene prospettata un’eventuale estensione del nuovo istituto per gli eventi di disoccupazione successivi, in relazione al reperimento di ulteriori risorse finanziarie.

Dalla nuova indennita' DIS COLL sono esclusi :

i titolari di partita IVA,
gli amministratori e i sindaci di societa'.
I requisiti per la nuova indennita' sono posti dal comma 2, dell’art. 15 del Decreto.

Innanzitutto i lavoratori devono essere iscritti alla Gestione Separata INPS , come per l’indennita' di disoccupazione attualmente in vigore ma, rispetto alla tutela vigente, si prevedono:

almeno tre mesi di contribuzione nell’anno precedente la perdita del lavoro e almeno 1 mese ( o un contratto di almeno un mese) nel 2015.
sono soppressi i requisiti del reddito massimo e della monocommittenza
si richiede lo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda (anziché la sussistenza di un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi nell’anno precedente).
Va ricordato che il precedente regime di indennita' una tantum per i collaboratori non poneva come condizione che la disoccupazione fosse involontaria, come, invece, richiede il comma 1 art. 15 del decreto n. 22/2015.

Inoltre l’erogazione della nuova indennita' e' ora subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione (comma 10).

I commi da 3 a 5 disciplinano i criteri di calcolo dell’indennita'. Essi, a differenza del regime attuale, fanno riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e sono analoghi a quelli introdotti dallo stesso decreto per la NASpI:

l’assegno e' pari al 75% dell’ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 euro lordi;
per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%.
E’previsto comunque un tetto massimo di 1.300 euro lordi e la riduzione del 3% ogni mese e partire dalla quinta mensilita'. Per i primi 4 mesi, si ha diritto a ricevere l’intero sussidio.

La Dis coll avra' una durata massima di sei mesi . La durata e' commisurata al periodo lavorato: cioe' corrisposta per un numero di settimane pari alla meta' di quelli lavorate nel periodo compreso tra il primo gennaio del 2014 e la data del licenziamento stesso.

Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincia dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,in caso di domanda presentata successivamente , dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato e' inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.

La nuova DIS COLL sostituisce, per il solo anno 2015, l’attuale forma di tutela contro la disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi. La precedente forma di tutela resta confermata per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 2014 ( il testo riporta 2013 probabilmente per un errore materiale) e riprenderebbe nel 2016, fatta salva appunto l’ipotesi alternativa di estensione temporale della DIS-COLL con nuovi finanziamenti.

E’ gia' in vigore dal 1 gennaio 2015 e fino al 31.12.2015 . Ad oggi mancano tuttavia le indicazioni dell’INPS sulle modalita' di presentazione delle domande e il modulo di iscrizione.

Il nuovo assegno di disoccupazione asdi
L’Asdi e' una nuova indennita' di disoccupazione introdotto dal Jobs Act, sperimentato per tutto il 2015 e alimentato con un fondo da 300 milioni di euro istituito appositamente dal Ministero del Lavoro.

Si chiama ASDI ed e' la nuova indennita' che, da quest’anno, sara' erogata in favore dei disoccupati.

Possono avere accesso all’ASDI i soggetti che:

hanno gia' beneficiato della Naspi, per tutta la sua intera durata;
alla scadenza della Naspi, si trovino ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno;
avranno partecipato ai piani formativi e di reinserimento previsti per ottenere la Naspi (leggi l’approfondimento “Naspi: per averla devi partecipare ai progetti di reinserimento”). Con il suddetto progetto il lavoratore dovra' adoperarsi per una ricerca attiva del lavoro, dando la propria disponibilita' a partecipare a corsi di orientamento e formazione e accettando adeguate proposte di lavoro. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cessazione del godimento dell’ASDI.
I requisiti d’accesso all’assegno di disoccupazione sono dunque gli stessi della Naspi, ma avranno priorita' i lavoratori con nuclei familiari in cui siano compresi minorenni e ai lavoratori vicini al pensionamento, secondo quanto qui di seguito chiarito.

Per ottenere l’ASDI, bisognera' trovarsi in condizione economica di bisogno in termini di Isee (la misura verra' definita con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’Economia). In attesa del decreto, e solo per il 2015, l’ASDI e' riservata prioritariamente ai lavoratori in cui i nuclei familiari presentano, all’interno, minorenni e ai lavoratori in eta' vicina al pensionamento, ma che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti.

In ogni caso, il sostegno economico potra' essere erogato fino ad esaurimento dell’apposito Fondo istituito dal Ministero e che consta di 200 milioni per il 2015 e di 200 milioni per il 2016.

L’INPS riconoscera' il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prendera' in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

L’assegno di disoccupazione ASDI verra' erogato, a partire dal 1°maggio 2015, ogni mese per una durata massima di sei mesi a partire dal giorno di accettazione della domanda.

L’importo dell’assegno sara' pari al 75% dell’ultima indennita' Naspi percepita e, in ogni caso, non potra' superare l’ammontare dell’assegno sociale.

L’importo sale invece in base al carico familiare del lavoratore, la misura dell’aumento verra' pero' stabilita da un apposito decreto attuativo che il Governo emanera' nei prossimi 90 giorni. Lo stesso decreto stabilira' i criteri di cumulabilita'.
Fonte
indebitati.it/disoccupazione-naspi-asdi-indennita/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cio’ che i Cattolici furono un tempo , noi lo siamo ora . Se noi abbiamo torto , allora anche i Cattolici hanno avuto torto per duemila anni . Noi siamo cio’ che un tempo siete stati voi. Noi crediamo in cio’ che voi un tempo credevate . La nostra fede e’ la stessa che un tempo avevate anche voi . Se noi abbiamo torto ora , avevate anche voi torto allora . Se avevate ragione voi allora , abbiamo ragione noi adesso".
Robert De Piante

“Al di sopra del Papa, come espressione della pretesa vincolante dell’autorità ecclesiastica, resta comunque la coscienza di ciascuno, che deve essere obbedita prima di ogni altra cosa, se necessario anche contro le richieste dell’autorità ecclesiastica.”
(Cardinal Joseph Ratzinger - Commentary on the documents of Vatican II, vol. V, p. 134, Herbert Vorgrimler - Ed. Herder and Herder)
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:23. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com